Page 181 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 181

Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               di autoconservazione del sistema democratico. Per tale peculiare collo-
               cazione all’interno delle attività statuali, già il previgente art. 24 co. 2
               lett. c) della legge n. 241/90 individuava un potere regolamentare del
               Governo, in funzione limitativa del diritto di accesso ai documenti atti-
               nenti l’esercizio dei poteri di pubblica sicurezza.
                  Il sistema di normazione a cascata, introdotto dalla legge n. 241/90,
               si è concretizzato, in materia di ordine pubblico, attraverso l’emanazio-
               ne del regolamento governativo approvato con il D.P.R. 352/92, il cui
               art. 8 co. 5 specifica i casi di esclusione del diritto di accesso. È, poi, in-
               tervenuta la specifica regolamentazione di settore, cui rinvia il previ-
               gente art. 24 co. 4 della legge n. 241/90, attuata con Decreto del
               Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415 per la Polizia di Stato e
               con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5 settem-
               bre 1997 n. 392 per il Corpo Forestale dello Stato, ai quali si farà riferi-
               mento in questa trattazione in quanto entrambe Forze di Polizia ad or-
               dinamento civile.
                  L’art. 8 co. 5 lett. c) del D.P.R. 352/92 individua talune categorie di
               documenti sottratte al diritto di accesso per esigenze connesse ad attivi-
               tà di polizia, per la preservazione dei seguenti interessi:


                  A) SEGRETEZZA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE: la norma fa ri-
               ferimento alle “strutture, ai mezzi, alle dotazioni, al personale”.
                  La formulazione della norma appare, con riferimento a tale catego-
               ria, piuttosto generica e dai contorni sfumati. Soccorre al riguardo l’art.
               3 co. 1 lett. d)-l) del D.M. 415/94 (Polizia di Stato), e l’art. 1 co. 1 lett.
               n)-p), del D.M. 392/97 (Corpo forestale dello Stato) che specificano le
               singole voci coperte da segreto:
                  - Strutture, mezzi e dotazioni: Sono sottratti all’accesso i documenti at-
               tinenti alla “dislocazione sul territorio dei presidi degli uffici e delle strutture delle
               Forze di Polizia, esclusi quelli aperti al pubblico”; quelli concernenti la “sicu-
               rezza delle infrastrutture, la protezione e la custodia di armi, munizioni, esplosivi e
               materiali classificati”; quelli di “pianificazione, programmazione, gestione e ma-
               nutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui tali documenti con-
               tengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la preven-
          Anno
               zione e repressione della criminalità”. Viene coperta da segreto anche quel-
          II
          -
          n.
          6
         184 SILVÆ
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186