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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               a-c) del D.M. 415/94 (Polizia di Stato) e dall’art. 2 co. 1 lett. i), l) del
               D.M. 392/97 (Corpo forestale dello Stato).
                  Sono sottratte all’accesso “le relazioni di servizio e gli altri atti o documen-
               ti” che costituiscono il presupposto per l’adozione dei provvedimenti
               dell’autorità di pubblica sicurezza o che siano inerenti all’attività di tute-
               la dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
               della criminalità. Ci si trova di fronte ad un’elencazione di attività parti-
               colarmente ampia, in quanto l’individuazione delle medesime può qui
               avvenire sia secondo un criterio soggettivo (provenienza da organi del-
               l’autorità di pubblica sicurezza), sia oggettivo (inerenza all’attività di tu-
               tela dell’ordine e della sicurezza pubblica, indipendentemente dall’orga-
               no emanante l’atto).
                  Ancor più pervasiva appare l’estensione dell’area occlusa all’ac-
               cesso con riguardo alle “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o
               documenti” inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, con-
               cessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provve-
               dimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli
               relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie rela-
               tive a “situazioni di interesse” per l’ordine e la sicurezza pubblica. La
               preclusione posta all’accesso ai documenti, appare qui non limitabi-
               le aprioristicamente.
                  Teoricamente, la disposizione consente di secretare gli atti e provve-
               dimenti appartenenti a qualunque ramo della pubblica amministrazio-
               ne; in particolare quegli atti istruttori inerenti provvedimenti ampliativi
               della sfera soggettiva del singolo (autorizzazioni, concessioni) che que-
               sti avrebbe interesse a conoscere proprio al fine di tutelare le aspettati-
               ve relative a tali interessi pretensivi.
                  Risulta, inoltre, piuttosto vaga la dizione “situazioni di interesse” per
               l’amministrazione di pubblica sicurezza, non individuandosi per tal via
               un limen minimo di qualificazione di tale interesse a partire dal quale si
               renda necessaria la denegazione dell’accesso.
                  La lett. c) dell’art. 3 co. 1, tratta poi, degli atti e documenti attinenti
               ad informazioni fornite da “fonti confidenziali”, individuate od anoni-
               me, nonché da “esposti informali” di privati, di organizzazioni di cate-
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               goria o sindacali.
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