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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
a-c) del D.M. 415/94 (Polizia di Stato) e dall’art. 2 co. 1 lett. i), l) del
D.M. 392/97 (Corpo forestale dello Stato).
Sono sottratte all’accesso “le relazioni di servizio e gli altri atti o documen-
ti” che costituiscono il presupposto per l’adozione dei provvedimenti
dell’autorità di pubblica sicurezza o che siano inerenti all’attività di tute-
la dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità. Ci si trova di fronte ad un’elencazione di attività parti-
colarmente ampia, in quanto l’individuazione delle medesime può qui
avvenire sia secondo un criterio soggettivo (provenienza da organi del-
l’autorità di pubblica sicurezza), sia oggettivo (inerenza all’attività di tu-
tela dell’ordine e della sicurezza pubblica, indipendentemente dall’orga-
no emanante l’atto).
Ancor più pervasiva appare l’estensione dell’area occlusa all’ac-
cesso con riguardo alle “relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o
documenti” inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, con-
cessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provve-
dimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli
relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie rela-
tive a “situazioni di interesse” per l’ordine e la sicurezza pubblica. La
preclusione posta all’accesso ai documenti, appare qui non limitabi-
le aprioristicamente.
Teoricamente, la disposizione consente di secretare gli atti e provve-
dimenti appartenenti a qualunque ramo della pubblica amministrazio-
ne; in particolare quegli atti istruttori inerenti provvedimenti ampliativi
della sfera soggettiva del singolo (autorizzazioni, concessioni) che que-
sti avrebbe interesse a conoscere proprio al fine di tutelare le aspettati-
ve relative a tali interessi pretensivi.
Risulta, inoltre, piuttosto vaga la dizione “situazioni di interesse” per
l’amministrazione di pubblica sicurezza, non individuandosi per tal via
un limen minimo di qualificazione di tale interesse a partire dal quale si
renda necessaria la denegazione dell’accesso.
La lett. c) dell’art. 3 co. 1, tratta poi, degli atti e documenti attinenti
ad informazioni fornite da “fonti confidenziali”, individuate od anoni-
me, nonché da “esposti informali” di privati, di organizzazioni di cate-
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goria o sindacali.
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