Page 186 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 186

Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               Sono esclusi dall’accesso le “relazioni ed i rapporti inerenti le zone di confi-
            ne ed i gruppi linguistici minoritari” e la “documentazione relativa ai procedimenti
            di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza” la cui conoscenza possa
            pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internaziona-
            li (art. 2 co. 1 lett. c-d).
               In tale categoria il D.M. 392/97 richiama solamente i “documenti tecni-
            ci la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alle decisioni di politica agricola,
            agroalimentare, forestale e della pesca, nazionale e comunitaria”.


               3.4. LE DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY IN MATERIA DI BANCHE DATI


               Già la legge n. 675/96 affermava all’art. 27 che “il trattamento dei dati
            personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
            funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti” e all’art. 22
            co. 3 consentiva il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pub-
            blici soltanto ove autorizzato da espressa disposizione di legge nella
            quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
            eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Tale ulti-
            ma disposizione, così come introdotta dal legislatore del 1996, indivi-
            duava una “riserva di legge rinforzata” per ciò che concerne l’autorizza-
            zione al trattamento di dati sensibili da parte di enti pubblici; il legislato-
            re qui non soltanto imponeva la disciplina della materia ad opera della
            legge, ma stabiliva anche il contenuto minimo dell’articolato normativo
            al fine di garantire un risultato utile in termini di tutela della persona.
               L’art. 41 co. 5 della legge n. 675/96 ha autorizzato, fino al 7 maggio
            1998, un regime transitorio tale da consentire alle pubbliche ammini-
            strazioni di trattare i dati sensibili anche in assenza delle leggi di cui al-
            l’art. 22 co. 3, ritenendosi sufficiente - fino a quella data - la sola comu-
            nicazione al Garante dell’inizio del trattamento. Con i D.Lgs. 135/98 e
            389/98 il termine stabilito dall’art. 41 co. 5 della legge n. 675/96 è sta-
                    30
            to prorogato, consentendo il trattamento dei dati sensibili nella forma
            semplificata fino al 7 maggio 1999.                                         6
               È doveroso ricordare che, i decreti legislativi sopra enumerati sono     n.
            stati emanati sulla base della delega contenuta nell’art. 2 della legge n.  -  II
            675/96 che consentiva al Governo fino alla data dell’8 novembre 1998,
                                                                                        Anno

                                                                        SILVÆ         189
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191