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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               C) SEGRETEZZA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA: si fa
            espresso rinvio “all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”
            (art. 8 co. 5 lett. c, D.P.R. 352/92). Si individua qui l’attività di polizia svol-
            ta post delictum ed immediatamente connessa allo svolgimento della fun-
            zione giurisdizionale di repressione dei reati. Non vi è un autonomo cor-
            po di P.G., ma sezioni di amministrazioni operanti presso le Procure della
            Repubblica, non denotate in via esclusiva dall’esercizio di tale funzione.
               Entrambi i decreti ministeriali in questione, non affrontano specifi-
            camente la questione della segretezza degli atti di P.G. In effetti, la fun-
            zione investigativa preordinata all’acquisizione degli elementi occorren-
            ti affinché il Pubblico Ministero possa iniziare e proseguire l’azione pe-
            nale, risulta già regolamentata - anche con riferimento agli aspetti di se-
            gretazione - dalle norme del Codice di Procedura Penale. Il C.P.P. di-
            stingue tre livelli di segretazione. Vi sono gli atti assolutamente segreti,
            assimilabili a quelli investigativi; tali atti restano coperti dal segreto in-
            vestigativo interno, fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329
            co. 1 c.p.p.). 28
               Vi sono poi, atti relativamente segreti, la cui segretezza non risulta
            opponibile all’inquisito. Risultano, invece, pubblici tutti gli atti compiuti
            in udienza pubblica (art. 471 c.p.p.) nonché quelli delle indagini prelimi-
            nari ritenuti utilizzabili in sede dibattimentale (art. 114 co. 3 c.p.p).


               3.2. GLI ATTI INACCESSIBILI PER MOTIVI DI RISERVATEZZA


               Sia l’art. 4 del D.M. 415/94 (Polizia di Stato) che l’art. 4 del D.M.
            392/97 (Corpo forestale dello Stato), individuano una lunga e tecnica-
            mente complessa serie di ipotesi di tutela della riservatezza dei terzi. In
            alcuni casi si fa riferimento a tutta l’attività di reclutamento e di progres-
            sione in carriera del personale di pubblica sicurezza, sottraendo all’acces-
            so “i rapporti informativi sul personale dipendente nonché le notizie sugli aspiranti al-
            l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato”, “le notizie attinenti alle selezioni psico-atti-
            tudinali”, “gli accertamenti medico-legali”, la “documentazione attinente ai lavori  6
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            delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superio-  n.
            ri, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione”, la “documentazione  -  II
            caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell’impiegato”.
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