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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
l’emanazione di uno o più decreti delegati recanti disposizioni corretti-
ve della legislazione in materia di tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Il legislatore ha determinato,
nel fissare la delega - ai sensi dell’art. 76 Cost. - tra i criteri direttivi vin-
colanti per il legislatore delegato, il rispetto dei principi e della imposta-
zione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo
l’introduzione delle sole correzioni necessarie per realizzarne piena-
mente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla
all’evoluzione tecnica del settore.
Ciò ha consentito al Governo di emanare il D.Lgs. 11 maggio 1999
n. 135, che avrebbe dovuto integrare le disposizioni della legge 675/96
sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.
L’effetto prodotto dal decreto delegato è stato, invece, dirompente
rispetto ad uno dei principi che il legislatore aveva posto a fondamento
dei rapporti tra persona e pubblica amministrazione in materia di trat-
tamento dei dati sensibili: si tratta della più sopra enunciata “riserva rin-
forzata di legge” che avrebbe dovuto individuare - essa soltanto - i dati
oggetto del trattamento, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
L’art. 5 del D. Lgs. 135/99 così rivoluziona tale materia:
a) Nel caso in cui esista una espressa disposizione di legge che indi-
chi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, il trattamento dovrà
essere effettuato sulla base di tali indicazioni.
b) In mancanza di espressa disposizione di legge - e fino all’emana-
zione della stessa - il Garante indicherà, a fronte di una richiesta delle
singole amministrazioni, quali attività (tra quelle facenti parte delle fun-
zioni tipiche dell’amministrazione richiedente) perseguano rilevanti fi-
nalità di interesse pubblico e per le quali è autorizzato il trattamento dei
dati. La norma non lega tale regime transitorio ad un termine ad quem,
per cui si ha ragione di temere il radicamento di una prassi in cui il
Garante diverrà una sorta di legislatore sub-delegato e porrà dei criteri
che difficilmente saranno modificati nel prosieguo.
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c) Se vi è una legge, ma la stessa indica soltanto la finalità di rilevante
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