Page 191 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 191

Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


                  1) Controllo amministrativo (art. 8, co. 1, l. 121/81): era prevista una
               commissione tecnica che operava soprattutto un controllo tecnico-
               operativo;
                  2) Controllo parlamentare (art. 10 l. 121/81): il Comitato di controllo
               sui servizi di cui alla legge n. 801/77 procedeva al controllo sul CED,
               attraverso due modalità:
                  a) art. 10 co. 1: verifiche a campione;
                  b) art. 10 co. 4: l’autorità procedente, ove nel corso di un procedi-
               mento amministrativo o giurisdizionale, rilevava l’erroneità, incomple-
               tezza o illegittimità dei dati, ne dava notizia al Comitato parlamentare
               per i provvedimenti del caso;
                  3) Controllo giudiziario (art. 10 co. 5 l. n. 121/81): l’interessato che nel
               corso di un procedimento amministrativo o giudiziario fosse venuto a
               conoscenza dell’erroneità, illegittimità, incompletezza dei dati, avrebbe
               presentato istanza al tribunale penale che decideva con ordinanza.
               Viene qui individuata una competenza ratione materiae del giudice pena-
               le, difficilmente riscontrabile in altre fonti del nostro ordinamento.
                  Andando ora a vedere i controlli sul CED introdotti dall’art. 175 del
               D.Lgs. 196/03 riscontriamo:

                  1) CONTROLLO AMMINISTRATIVO
                  a) Commissione tecnica: permane il controllo di tale Commissione, ma il
               DPR n. 378/82, istitutivo della medesima andrà modificato sulla base
               delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 196/03 .
                  b) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione presso il Dipartimento di P.S.
               (art. 5 legge n. 121/81): La notevole innovazione introdotta con l’art. 10
               co. 3-4 del D.Lgs. 196/03 è costituita dalla possibilità, per l’interessato,
               di richiedere a tale Ufficio la conferma dell’esistenza di dati personali
               che lo riguardano, la loro comunicazione e, ove vi sia illegittimità, la
               cancellazione o trasformazione in forma anonima. L’Ufficio deve ri-
               spondere entro 30 giorni; può omettere di rispondere soltanto per non
               pregiudicare azioni (concrete) a tutela dell’ordine e della sicurezza, dan-
               do in tal caso notizia al Garante.
                  2) CONTROLLO DEL GARANTE: È previsto dall’art. 10 co. 1 nuova
               formulazione della legge 121/81 che il controllo sul CED sia esercitato
          Anno
               dal Garante per la tutela dei dati personali; quando nel corso di un pro-
          II
          -
          n.
          6
         194 SILVÆ
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196