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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
1) Controllo amministrativo (art. 8, co. 1, l. 121/81): era prevista una
commissione tecnica che operava soprattutto un controllo tecnico-
operativo;
2) Controllo parlamentare (art. 10 l. 121/81): il Comitato di controllo
sui servizi di cui alla legge n. 801/77 procedeva al controllo sul CED,
attraverso due modalità:
a) art. 10 co. 1: verifiche a campione;
b) art. 10 co. 4: l’autorità procedente, ove nel corso di un procedi-
mento amministrativo o giurisdizionale, rilevava l’erroneità, incomple-
tezza o illegittimità dei dati, ne dava notizia al Comitato parlamentare
per i provvedimenti del caso;
3) Controllo giudiziario (art. 10 co. 5 l. n. 121/81): l’interessato che nel
corso di un procedimento amministrativo o giudiziario fosse venuto a
conoscenza dell’erroneità, illegittimità, incompletezza dei dati, avrebbe
presentato istanza al tribunale penale che decideva con ordinanza.
Viene qui individuata una competenza ratione materiae del giudice pena-
le, difficilmente riscontrabile in altre fonti del nostro ordinamento.
Andando ora a vedere i controlli sul CED introdotti dall’art. 175 del
D.Lgs. 196/03 riscontriamo:
1) CONTROLLO AMMINISTRATIVO
a) Commissione tecnica: permane il controllo di tale Commissione, ma il
DPR n. 378/82, istitutivo della medesima andrà modificato sulla base
delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 196/03 .
b) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione presso il Dipartimento di P.S.
(art. 5 legge n. 121/81): La notevole innovazione introdotta con l’art. 10
co. 3-4 del D.Lgs. 196/03 è costituita dalla possibilità, per l’interessato,
di richiedere a tale Ufficio la conferma dell’esistenza di dati personali
che lo riguardano, la loro comunicazione e, ove vi sia illegittimità, la
cancellazione o trasformazione in forma anonima. L’Ufficio deve ri-
spondere entro 30 giorni; può omettere di rispondere soltanto per non
pregiudicare azioni (concrete) a tutela dell’ordine e della sicurezza, dan-
do in tal caso notizia al Garante.
2) CONTROLLO DEL GARANTE: È previsto dall’art. 10 co. 1 nuova
formulazione della legge 121/81 che il controllo sul CED sia esercitato
Anno
dal Garante per la tutela dei dati personali; quando nel corso di un pro-
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