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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               gettivo o di interesse legittimo, il soggetto istante può sempre accedere:
               è stato lo stesso legislatore che, con la legge sulla trasparenza, alla quale
               l’art. 59 del Codice rinvia espressamente, ha risolto una volta per tutte il
               bilanciamento tra i due opposti interessi a favore del diritto di accesso.
               Nelle altre due ipotesi indicate nelle lettere b) e c), invece, il ventaglio
               dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso è più ristretto, il
               che trova piena giustificazione nel fatto che il sacrificio richiesto al tito-
               lare del diritto alla riservatezza è maggiore rispetto alle ipotesi in cui
               non siano coinvolti dati sensibili. Infine, nell’ultima ipotesi (quella rela-
               tiva a documenti contenenti dati psico-attitudinali relativi a terzi nei
               procedimenti selettivi), l’accesso parrebbe essere sempre escluso.
                  In ogni caso, stante la complessità e la delicatezza delle valutazioni
               richieste all’amministrazione quando si trova a bilanciare i contrapposti
               interessi tra accesso e riservatezza, è ragionevole ritenere che non pos-
               sano trovare applicazione le previsioni sull’accesso informale di cui al-
               l’art. 5 del D.P.R. n. 352/1992, atteso che in tali casi una cognizione
               sommaria rischierebbe di compromettere in modo irreversibile il dirit-
               to alla riservatezza.
                  Volendo, a conclusione del discorso, abbozzare un quadro riepiloga-
               tivo, esso, per esigenze di chiarezza espositiva ed anche a rischio di
               qualche forzatura, può essere così schematizzato:


                  1. Accesso a dati personali che riguardano il soggetto istante: in
               questo caso trova applicazione il Codice che, agli artt. 7 e ss., garantisce
               un’ampia possibilità di accesso ai propri dati personali, con procedure
               alquanto semplificate. Occorre però precisare che, secondo la nostra ri-
               costruzione, l’ambito di operatività dell’art. 7 cit. è circoscritto alle ipo-
               tesi in cui la richiesta di accesso riguardi informazioni di carattere per-
               sonale relative all’interessato in qualsiasi forma detenute dalla P.A., ma
               non si estende anche ai casi in cui l’istanza di accesso abbia ad oggetto
               documenti amministrativi (v. infra il successivo punto 2).


                  2. Accesso (esoprocedimentale ed endoprocedimentale) a docu-
               menti amministrativi contenenti dati personali propri del richie-
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               dente: quando l’istanza di accesso ha ad oggetto documenti ammini-
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