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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


                  L’art. 9 della legge n. 121/81 consente all’autorità giudiziaria, agli uf-
               ficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza nonché
               agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia a ciò autorizzati,
               l’accesso ai dati ed alle informazioni esistenti presso gli archivi automa-
               tizzati del Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno. La legge
               vieta la circolazione di tali informazioni all’interno della pubblica am-
               ministrazione e le decisioni giudiziarie fondate esclusivamente su ela-
               borazioni automatiche di informazioni. 32
                  Il CED, prima dell’avvento della legge sulla privacy, costituiva il sog-
               getto cui notificare l’esistenza di archivi magnetici nei quali fossero in-
               seriti dati o informazioni di qualsiasi natura concernenti cittadini italia-
               ni previsto dall’art. 8 u.co. legge n. 121/81, poi abrogato dall’art. 43
               della legge n. 675/96 e dall’art. 183 co. 3 lett. i) del D.Lgs. 196/03.
                  Il Codice della privacy ha stabilito come deve avvenire il trattamento
               dei dati personali effettuato dal CED o da parte delle forze di polizia
               per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
               accertamento o repressione dei reati, purché effettuato in base ad
               espressa disposizione di legge che preveda specificatamente il tratta-
               mento (art. 53).
                  In tal caso non si applicano le disposizioni del codice relative a:
               • modalità di esercizio dei diritti (art. 9);
               • riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti (art. 10);
               • codici di deontologia e buona condotta (art. 12);
               • obbligo di informativa (art. 13);
               • cessazione del trattamento (art. 16);
               • principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
                  (artt. da 18 a 22);
               • notificazione del trattamento e relative modalità (art. 37 e art. 38 co.
                  da 1 a 5);
               • obblighi di comunicazione e richieste al Garante, nonché trasferi-
                  mento di dati all’estero (artt. da 39 a 45);
               • tutela relativa all’esercizio dei diritti relativi ai dati personali trattati
                  (artt. da 145 a 151).
                  Inoltre l’art. 54 del Codice, nel fissare le modalità di trattamento,
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               prevede che l’acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti da al-
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