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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
Vi sono poi una serie di documenti inerenti al profilo disciplinare del
personale, e più in particolare “la documentazione attinente a procedimenti pe-
nali e disciplinari”, quella attinente ad “inchieste ispettive sommarie e formali”,
ed ai “provvedimenti di dispensa dal servizio”; inoltre i “i rapporti alla procura
generale e alle procure regionali della Corte dei Conti” nonché le azioni di re-
sponsabilità di fronte a queste ultime e all’autorità giudiziaria.
La tutela è, inoltre, estesa ai privati estranei al personale di Pubblica
Sicurezza; e specificamente, ai “documenti relativi alla salute delle persone ov-
vero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime”; è oggetto di segreto
anche la “documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all’at-
tività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria,
economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini
dell’attività amministrativa”.
Risultano coperti da secretazione tutta una serie di atti relativi alla si-
tuazione dei rifugiati. In particolare sono inaccessibili i verbali e la do-
cumentazione istruttoria relativa al riconoscimento dello status di rifu-
giato, gli “atti della commissione centrale per il riconoscimento”, le istanze, i re-
soconti delle audizioni dei richiedenti, i verbali delle sedute, le decisioni
della Commissione notificate ai richiedenti.
3.3. I DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO PER LA SICUREZZA E
LA DIFESA NAZIONALE
Vi sono una serie di documenti che, secondo la classificazione tradi-
zionale, rientrerebbero tra i casi di c.d. Segreto di Stato, ma che il D.M.
415/94 individua specificamente, quali “la documentazione relativa agli ac-
cordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di svilup-
po, approvvigionamento e supporto comune di programmi per la collaborazione in-
ternazionale di polizia” (art. 2 co. 1 lett. a); ad esclusione di tale ultimo ri-
ferimento, le altre ipotesi appaiono contigue più alla materia della difesa
nazionale che a quella di competenza del Ministero dell’Interno.
L’art. 2 co. 1 lett .b) fa poi riferimento alle “dichiarazioni di riservatezza
(..) dei documenti archivistici concernenti la politica estera ed interna”. Tali docu-
menti possono essere resi pubblici dopo un periodo di segretazione pa-
Anno
ri a cinquant’anni.
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