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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
tri soggetti può essere effettuata anche per via telematica, attraverso la
stipula di convenzioni con gli organi ed uffici interessati.
Precisa inoltre che i dati trattati per le suddette finalità sono conser-
vati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che
non richiedono il loro utilizzo, e che gli organi, uffici e comandi di
Polizia verificano periodicamente le modalità del trattamento e i requi-
siti dei dati nel rispetto delle regole generali fissate dall’art. 11.
Sulla necessità di tenere aggiornati gli archivi, già in precedenza era
intervenuto il Garante con comunicazione del 3 giugno 2002, dove pre-
cisava che gli uffici e comandi di Polizia devono verificare periodica-
mente che i dati contenuti nei loro archivi, specie di quelli cartacei, sia-
no esatti e aggiornati. Devono, se necessario, modificare, integrare o
cancellare i dati in loro possesso sulla base dei diversi esiti processuali.
Le Forze di Polizia devono, inoltre verificare che le operazioni effettua-
te sui dati personali, raccolti nel corso della loro attività, corrispondano
ai requisiti di liceità e correttezza previsti dal Codice della privacy.
Tuttavia, vi è anche da richiamare la medesima norma (art. 57) che
nel fissare le modalità di acquisizione e trattamento dei dati, rimanda al-
l’emanazione di un successivo Decreto del Presidente della Repubblica,
sulla base dei principi introdotti dal Codice, il quale dovrà prevedere:
• la raccolta dei dati correlata alla specifica finalità perseguita, in re-
lazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressio-
ne di reati in particolare per quanto riguarda i trattamenti effet-
tuati per finalità di analisi;
• l’aggiornamento periodico dei dati;
• i presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari;
• l’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in re-
lazione alla loro natura e agli strumenti utilizzati per il trattamento;
• la comunicazione ad altri soggetti anche all’estero o per l’esercizio
di un diritto o di un interesse legittimo;
• l’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle in- 6
formazioni. n.
Per la sua intrinseca delicatezza, i controlli sul CED previsti dalla - II
legge n. 121/81, sono i seguenti:
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