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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            tri soggetti può essere effettuata anche per via telematica, attraverso la
            stipula di convenzioni con gli organi ed uffici interessati.
               Precisa inoltre che i dati trattati per le suddette finalità sono conser-
            vati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che
            non richiedono il loro utilizzo, e che gli organi, uffici e comandi di
            Polizia verificano periodicamente le modalità del trattamento e i requi-
            siti dei dati nel rispetto delle regole generali fissate dall’art. 11.
               Sulla necessità di tenere aggiornati gli archivi, già in precedenza era
            intervenuto il Garante con comunicazione del 3 giugno 2002, dove pre-
            cisava che gli uffici e comandi di Polizia devono verificare periodica-
            mente che i dati contenuti nei loro archivi, specie di quelli cartacei, sia-
            no esatti e aggiornati. Devono, se necessario, modificare, integrare o
            cancellare i dati in loro possesso sulla base dei diversi esiti processuali.
            Le Forze di Polizia devono, inoltre verificare che le operazioni effettua-
            te sui dati personali, raccolti nel corso della loro attività, corrispondano
            ai requisiti di liceità e correttezza previsti dal Codice della privacy.
               Tuttavia, vi è anche da richiamare la medesima norma (art. 57) che
            nel fissare le modalità di acquisizione e trattamento dei dati, rimanda al-
            l’emanazione di un successivo Decreto del Presidente della Repubblica,
            sulla base dei principi introdotti dal Codice, il quale dovrà prevedere:
               • la raccolta dei dati correlata alla specifica finalità perseguita, in re-
                  lazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressio-
                  ne di reati in particolare per quanto riguarda i trattamenti effet-
                  tuati per finalità di analisi;
               • l’aggiornamento periodico dei dati;
               • i presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
                  o collegati a situazioni particolari;
               • l’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in re-
                  lazione alla loro natura e agli strumenti utilizzati per il trattamento;
               • la comunicazione ad altri soggetti anche all’estero o per l’esercizio
                  di un diritto o di un interesse legittimo;
               • l’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle in-   6
                  formazioni.                                                           n.
               Per la sua intrinseca delicatezza, i controlli sul CED previsti dalla    -  II
            legge n. 121/81, sono i seguenti:
                                                                                        Anno

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