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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
ed alla dignità della posizione giuridica che si contrappone al diritto di
accesso.
In tal senso, la prassi operativa di alcune amministrazioni, nel duro
compito di ricercare un equilibrato contemperamento tra le diverse po-
sizioni in conflitto si è rivelata particolarmente degna di nota. Tale
prassi prevede che la richiesta di accesso, coinvolgente dati personali di
terzi, venga tempestivamente comunicata all’interessato; che si apra
una fase in contraddittorio, nel corso della quale le parti enunciano le
ragioni a sostegno della pretesa di accesso e di quella alla riservatezza;
che, in mancanza di una soluzione concordata, l’eventuale accoglimen-
to della richiesta di accesso sia formalmente comunicato al titolare del
dato personale; che l’esecuzione della determinazione di accoglimento
sia differita alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso
davanti al T.A.R.; che, in caso di ricorso, l’accesso venga comunque dif-
ferito fino alla decisione del Tribunale.
Nonostante risulti meritevole di apprezzamento, il tentativo posto
in essere da queste amministrazioni, al fine di trovare un giusto equili-
brio tra i diversi interessi tutelati dal diritto di accesso e dal diritto alla
privacy, purtuttavia, non può essere taciuto, in questa sede, che trattasi
comunque di soluzioni non appaganti, in quanto fondate esclusiva-
mente su “aggiustamenti” procedurali e formali, volti a porre rimedio,
in qualche modo, ad una carenza di sincronizzazione ed amalgama a li-
vello normativo.
Le soluzioni adottate dalle varie amministrazioni possono muo-
versi, del resto, solo sul piano procedurale, perché una soluzione so-
stanziale e definitiva al problema di un corretto bilanciamento tra di-
ritto di accesso e diritto alla riservatezza può essere trovata soltanto
a livello normativo. Il tentativo di offrire una soluzione a tale carenza
è stato effettuato dal legislatore con l’approvazione del provvedi-
mento legislativo del 2005, che mira proprio a raccordare tra loro la
disciplina dettata per il diritto di accesso e la normativa disciplinante
il diritto alla riservatezza. 6
L’operatore, sia esso amministrazione che giudice, ogni volta in cui n.
si pone la necessità di un bilanciamento tra diritto di accesso e diritto - II
alla riservatezza, deve operare una valutazione comparativa in concreto
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SILVÆ 201

