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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               tra le esigenze contrapposte - valutazione da effettuare raffrontando la
               sostanza delle posizioni giuridiche in conflitto - e di ricercare le modali-
               tà capaci di consentire l’esercizio dell’accesso senza pregiudicare il dirit-
               to alla riservatezza opposto dal terzo.
                  In caso accertato di inconciliabilità delle posizioni opposte, poi, do-
               vrebbe prevalere comunque il diritto cui è sottesa una situazione giuri-
               dica, nel caso di specie, degna di maggiore tutela.






               Note



               1  In questo lavoro si fa riferimento alle nuove prescrizioni introdotte in materia di diritto di
               accesso dalla legge n. 15/2005. Occorre però avvertire che, come specificato dall’art. 23, co.
               3, della anzidetta legge, le disposizioni che vanno a modificare i testi degli articoli 22, 24 e 25
               co. 4, della legge n. 241/1990, troveranno applicazione solo a seguito dell’entrata in vigore di
               un apposito regolamento governativo diretto ad integrare o modificare le disposizioni di cui
               al DPR n. 352/1992. Il termine fissato per l’approvazione del regolamento è di soli tre mesi.
               Si tratta tuttavia di un termine non perentorio, sicché l’operatività delle nuove norme è di fat-
               to rinviata ad una data indeterminata. Le altre disposizioni della legge n. 15/2005 sono inve-
               ce entrate in vigore in data 8 marzo 2005.

               2  La cd. legge sul procedimento amministrativo ha inserito nell’ordinamento, innanzitutto, la
               responsabilizzazione e perdita di anonimato della P.A. prevedendo la figura del responsabile
               del procedimento e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; inoltre, ha in-
               trodotto istituti volti a garantire maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa
               consentendo il ricorso a strumenti tratti dal diritto privato e ampliando le ipotesi di parteci-
               pazione diretta del cittadino alle scelte operate dall’amministrazione; infine, ha disciplinato il
               principio di pubblicità-trasparenza dell’attività della P.A. sancendo il diritto di accesso agli at-
               ti amministrativi.
               3  Differenti teorie sono emerse in ordine alla natura di diritto soggettivo (Cons. Stato, n. 191,
               2001) o di interesse legittimo (Cons. Stato, n. 3602, 2000) del diritto di accesso (Cfr. in dottri-
               na Casetta Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2002).
               La tesi che inquadra tale situazione giuridica nell’ambito dei diritti soggettivi fa leva sull’art. 25
               della legge 241/90, il quale prevede (anche nel nuovo testo), a tutela del diritto di accesso, un
               procedimento giurisdizionale accelerato che può sfociare in un ordine di esibizione del docu-
               mento, provvedimento tipico delle situazioni giuridiche di diritto soggettivo, e non nel mero
               annullamento dell’atto di diniego (esito che si rivelerebbe invece più confacente alla natura di
               interesse legittimo della situazione giuridica in parola). L’adesione a tale tesi comporta, dun-
               que, come primo corollario, che il giudizio concerne non l’atto ma il rapporto e che, di con-
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               seguenza, trovano in materia applicazione le novità processuali di cui al decreto legislativo
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               80/1998 ed alla legge 205/2000 in tema di giurisdizione esclusiva. Inoltre, la mancata notifi-
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