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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
Anche sotto la vigenza della vecchia formulazione di tale norma, si sosteneva che il diritto
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di accesso era riconosciuto, nel nostro ordinamento, in termini molto vasti: si affermava, co-
sì, che anche se non si era dato vita ad una azione popolare - dal momento che l’accesso non
era riconosciuto a tutti, ma “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridica-
mente rilevanti”-, era pur sempre vero che l’ordinamento riconosceva la legittimazione a pre-
scindere da questioni di cittadinanza o soggettività giuridica.
9 Proprio la genericità dell’istanza è stato uno dei motivi che ha indotto il T.A.R. del Lazio a
disconoscere il diritto di accesso nella decisione 308/05: “L’istanza si appalesa del tutto ge-
nerica e indeterminata, sia nella sua formulazione, che nella giustificazione dell’interesse
strumentale fatto valere, proponendosi oltre il limite di tale interesse che deve essere specifi-
cato con riferimento ai singoli atti. … Risulta evidente che la esibizione di tutti gli atti…non
può ritenersi rispondente ai requisiti stabiliti per l’esercizio del diritto di accesso dagli art. 21
e ss. della legge n. 241/90”. In senso conforme, cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, n. 153, 2005;
T.A.R. Lazio, n. 168, 2005.
10 “Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di do-
cumenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o dif-
fusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natu-
ra del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-
magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività
di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto priva-
to limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o co-
munitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà
delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ul-
teriori di tutela”…
Tra il nutrito gruppo di pronunce giurisprudenziali che si sono orientate in tal senso si ve-
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dano: Cons. Stato, sez. IV, n. 569/2003 in www.giustizia-amministrativa.it; sez. IV, 29 aprile
2002, n. 2283, in Foro it., 2002, III, 577; sez. VI, 1 marzo 2000, n. 1122, in Cons. Stato, 2000,
Anno
I, 509; sez. IV, 24 luglio 2000, n. 4092, ibid, 1794; sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109, in Foro
II
amm., 1999, 2514.
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