Page 200 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 200
Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
ca del ricorso al terzo controinteressato determina l’obbligo di integrazione del contradditto-
rio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. e non l’inammissibilità del rimedio giurisdizionale, mentre la
mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non osta alla possibilità di far
valere il diritto di accesso nel termine di prescrizione a fronte di un nuovo provvedimento
negativo, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia o meno confermativo.
La tesi che sostiene la natura di interesse legittimo del diritto di accesso si fonda sul seguente as-
sunto: l’art. 25 della legge 241/90 prevede (ancora tuttora) che il ricorso debba essere pre-
sentato entro il termine decorrente dal provvedimento di diniego o dalla scadenza del termi-
ne di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso; quindi, come nelle situazioni di in-
teresse legittimo, vi è la previsione della possibilità di agire entro un termine di decadenza.
Aderendo a tale teoria, il diritto di accesso viene notevolmente dimensionato. Infatti, il ter-
mine di decadenza di 30 giorni dall’atto di diniego determina una preclusione assoluta, ren-
dendo improcedibile il ricorso presentato in ritardo. Inoltre, qualora a fronte di un diniego,
non venga proposta impugnazione, ma una nuova istanza, a seguito della quale la P.A. emani
un nuovo diniego, tale ultimo provvedimento assumerà la veste giuridica di un mero atto
confermativo in relazione al quale non comincerà a decorrere un nuovo termine per l’impu-
gnazione. Infine, non sarà applicabile in materia l’art. 102 c.p.c. bensì l’art. 21, co. 1, della leg-
ge 1034/71, per cui il ricorrente avrà l’obbligo di notificare il ricorso “tanto all’organo che ha
emanato l’atto impugnato quanto ai controinteressati”, pena l’inammissibilità del ricorso,
senza la possibilità di assegnazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio.
La querelle ha trovato soluzione nella decisione n. 16 del 24 giugno 1999 dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ricostruito il diritto di accesso quale situazione giuridi-
ca di interesse legittimo. Tale decisione si fonda, da un lato, sulla possibilità dell’interessato di
agire entro un termine di decadenza; dall’altro, sul dato normativo che riconosce la discrezio-
nalità dell’amministrazione nel valutare l’esistenza dell’interesse all’accesso da parte del-
l’istante, discrezionalità ovviamente connessa all’esercizio del potere amministrativo.
4 L’art. 15, co. 2, dispone: “L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti fina-
lità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispetti-
ve competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela”.
5 L’obbligo di motivazione del segreto comporta il passaggio da una concezione soggettiva e
personale del segreto amministrativo (basata sul soggetto che detiene la notizia), ad una con-
cezione oggettiva e reale (basata sul tipo di notizia o sul contenuto del documento ammini-
strativo), più rispondente ai principi che devono informare l’agire dell’amministrazione in un
moderno stato di diritto.
In tal senso si esprimeva l’art. 24 che escludeva l’accesso “per i documenti coperti da segre-
6
to di stato ai sensi dell’articolo 12 della legge 24 ottobre 1877, n. 801, nonché nei casi di se- 6
greto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento”; principio sostanzial- n.
mente confermato, anche se meglio circoscritto e definito, dalla nuova formulazione. -
II
7 Cfr. in dottrina Caranta-Ferraris, La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano, 2000.
Anno
SILVÆ 203

