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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


              All’art. 4, il d.leg. n. 39/1997 sottrae all’accesso le informazioni relative all’ambiente qualo-
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            ra dalla loro divulgazione possano derivare danni all’ambiente stesso o quando sussista l’esi-
            genza di salvaguardare, tra l’altro, la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la
            proprietà intellettuale, nonché la riservatezza dei dati o schedari personali.
            13  L’art. 24 co. 6 stabilisce che “Il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di
            documenti amministrativi :
            a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
            801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza
            e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttez-
            za delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
            dalle relative leggi di attuazione;
            b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione
            e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
            c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
            strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
            della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti
            di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudi-
            ziaria e di conduzione delle indagini;
            d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone
            giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistola-
            re, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto ti-
            tolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si rife-
            riscono;
            e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di
            lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.Deve comunque essere
            garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
            per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati
            sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e
            nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
            dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
            14  La vecchia formulazione dell’art. 24, co. 2, così recitava: “Il governo è autorizzato ad ema-
            nare… uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e
            gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze di salvaguardare: la
            sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria;
            l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; la riservatezza dei terzi,
            persone, gruppi ed imprese, garantendo, peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai
            procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i lo-
            ro interessi giuridici”.
              Pozzato, “Principio di pubblicità e diritto di accesso alla luce della L. n. 241 del 1990”, in Riv. Amm.,
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            1994. In giurisprudenza Cons. Stato, n. 518, 1999; Cons. Stato, n. 115, 1998; T.A.R.
            Campania, n. 475, 1995.                                                     6
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            16  Cons. Stato, n. 1725, 1998; Cons. Stato, n. 193, 2001.                  -
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            17  Cons. Stato, n. 1248, 1999; Cons. Stato, n. 737, 2000.
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