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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
All’art. 4, il d.leg. n. 39/1997 sottrae all’accesso le informazioni relative all’ambiente qualo-
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ra dalla loro divulgazione possano derivare danni all’ambiente stesso o quando sussista l’esi-
genza di salvaguardare, tra l’altro, la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la
proprietà intellettuale, nonché la riservatezza dei dati o schedari personali.
13 L’art. 24 co. 6 stabilisce che “Il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di
documenti amministrativi :
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza
e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttez-
za delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione
e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti
di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudi-
ziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistola-
re, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto ti-
tolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si rife-
riscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di
lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.Deve comunque essere
garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e
nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
14 La vecchia formulazione dell’art. 24, co. 2, così recitava: “Il governo è autorizzato ad ema-
nare… uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e
gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze di salvaguardare: la
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria;
l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; la riservatezza dei terzi,
persone, gruppi ed imprese, garantendo, peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i lo-
ro interessi giuridici”.
Pozzato, “Principio di pubblicità e diritto di accesso alla luce della L. n. 241 del 1990”, in Riv. Amm.,
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1994. In giurisprudenza Cons. Stato, n. 518, 1999; Cons. Stato, n. 115, 1998; T.A.R.
Campania, n. 475, 1995. 6
n.
16 Cons. Stato, n. 1725, 1998; Cons. Stato, n. 193, 2001. -
II
17 Cons. Stato, n. 1248, 1999; Cons. Stato, n. 737, 2000.
Anno
SILVÆ 205

