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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               temente innovato dalla legge 15/05 che, dettagliando e specificando in
               maniera più esaustiva la normativa precedente, ha previsto vari livelli di
               limitazioni al diritto di accesso. Un primo livello di limiti è previsto dal-
               la legge stessa.
                  Infatti, l’art. 24 al primo comma, esclude il diritto per tutti i docu-
               menti coperti dal segreto di Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di
               legge e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
               previsti dalla legge o dal regolamento governativo di attuazione.
                  A tali materie, per le quali già il vecchio art. 24 prevedeva l’esclusio-
               ne del diritto di accesso, la legge 15/05 ha aggiunto nuove materie, per
               cui l’accesso è stato ulteriormente escluso:
               • nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
                  norme che li regolano;
               • nei confronti delle attività della P.A. dirette all’emanazione di atti
                  normativi, atti amministrativi generali, di programmazione e pianifi-
                  cazione, che restano soggette alla loro disciplina particolare;
               • nei procedimenti selettivi, quando vengono in rilievo documenti
                  contenenti informazioni di natura psico-attitudinale relativi a terzi.
                  Quando vengono in rilievo queste materie, le singole amministrazio-
               ni (Ministeri ed altri enti) debbono individuare, con uno o più regola-
               menti, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
               nella loro disponibilità sottratti all’accesso per le esigenze di salvaguar-
               dia degli interessi indicati nel comma 1.
                  Fuori da queste ipotesi (quelle cioè indicate dal nuovo art. 24 co. 1),
               il nuovo comma 6 dell’art. 24 enuncia la regola di principio secondo cui
               il diritto di accesso può essere escluso per l’esigenza di salvaguardare:
               a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
               d) la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi,
                  imprese ed associazioni con particolare riferimento agli interessi di
                  natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale;
               e) l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli
                  atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
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                  In tali casi, la disciplina concreta è rimessa ad un regolamento dele-
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