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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
articolo 22 della legge n. 241/1990 riporta una serie di definizioni
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che spiegano che cosa debba intendersi per diritto di accesso, per sog-
getti interessati, per controinteressati, per documento amministrativo
e per pubblica amministrazione. Queste definizioni, che hanno spesso
accolto orientamenti giurisprudenziali e che apportano modifiche so-
stanziali alla precedente disciplina, chiariscono, ad esempio, che con-
trointeressati sono quei soggetti, individuati o facilmente individuabili,
che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromessa la
propria riservatezza.
La legge individua così i soggetti che in un eventuale giudizio instau-
rato ex art. 25 legge n. 241/1990, devono essere considerati parti ne-
cessarie del processo, assumendo il ruolo di “controinteressati”, ed ai qua-
li il ricorrente deve notificare il ricorso (o, meglio, ad almeno uno di es-
si) a pena di inammissibilità dello stesso. Peraltro, dalla norma citata
emerge che ai controinteressati la notifica deve essere effettuata solo
qualora essi siano individuati o facilmente individuabili. Non sempre,
infatti, i controinteressati sono facilmente individuabili dal ricorrente,
perché, ad esempio, si tratta di persone che sono menzionate nei docu-
menti amministrativi di cui è stato negato l’accesso. Ne consegue che in
siffatti casi il contraddittorio dovrebbe essere integrato dal giudice.
Dalla definizione di “interessati” apprendiamo che l’accesso non vie-
ne più riconosciuto “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giu-
ridicamente rilevanti” (come previsto dall’originario art. 22 della legge n.
241/1990), ma che per poter accedere è necessario avere “un interesse di-
retto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (così recita il nuovo art. 22
della legge n. 241/1990).
Dunque, si può accedere soltanto a quei documenti che abbiano un
riflesso “diretto” sulla posizione del richiedente. L’accesso, cioè, deve
ritenersi consentito solo a coloro ai quali gli atti, di cui si domanda
l’ostensione, si riferiscono e che se ne possono avvalere per la tutela di
una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante. In altre pa- 6
role, l’interesse deve essere personale, non essendo ammissibile l’acces- n.
so proposto per il conseguimento di un vantaggio di un terzo. - II
Inoltre, l’interesse a visionare il documento deve essere “attuale”,
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