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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            articolo 22 della legge n. 241/1990 riporta una serie di definizioni
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            che spiegano che cosa debba intendersi per diritto di accesso, per sog-
            getti interessati, per controinteressati, per documento amministrativo
            e per pubblica amministrazione. Queste definizioni, che hanno spesso
            accolto orientamenti giurisprudenziali e che apportano modifiche so-
            stanziali alla precedente disciplina, chiariscono, ad esempio, che con-
            trointeressati sono quei soggetti, individuati o facilmente individuabili,
            che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromessa la
            propria riservatezza.
               La legge individua così i soggetti che in un eventuale giudizio instau-
            rato ex art. 25 legge n. 241/1990, devono essere considerati parti ne-
            cessarie del processo, assumendo il ruolo di “controinteressati”, ed ai qua-
            li il ricorrente deve notificare il ricorso (o, meglio, ad almeno uno di es-
            si) a pena di inammissibilità dello stesso. Peraltro, dalla norma citata
            emerge che ai controinteressati la notifica deve essere effettuata solo
            qualora essi siano individuati o facilmente individuabili. Non sempre,
            infatti, i controinteressati sono facilmente individuabili dal ricorrente,
            perché, ad esempio, si tratta di persone che sono menzionate nei docu-
            menti amministrativi di cui è stato negato l’accesso. Ne consegue che in
            siffatti casi il contraddittorio dovrebbe essere integrato dal giudice.
               Dalla definizione di “interessati” apprendiamo che l’accesso non vie-
            ne più riconosciuto “a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giu-
            ridicamente rilevanti” (come previsto dall’originario art. 22 della legge n.
            241/1990), ma che per poter accedere è necessario avere “un interesse di-
            retto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
            collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (così recita il nuovo art. 22
            della legge n. 241/1990).
               Dunque, si può accedere soltanto a quei documenti che abbiano un
            riflesso “diretto” sulla posizione del richiedente. L’accesso, cioè, deve
            ritenersi consentito solo a coloro ai quali gli atti, di cui si domanda
            l’ostensione, si riferiscono e che se ne possono avvalere per la tutela di
            una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante. In altre pa-     6
            role, l’interesse deve essere personale, non essendo ammissibile l’acces-   n.
            so proposto per il conseguimento di un vantaggio di un terzo.               -  II
               Inoltre, l’interesse a visionare il documento deve essere “attuale”,
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