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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            tive all’ambiente “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimo-
            strare il proprio interesse” e l’art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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            (T.U. enti locali), il quale - dopo aver affermato il principio che tutti gli
            atti degli enti locali sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per
            espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motiva-
            ta dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia che ne vie-
            ti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
            riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese - dispone che i re-
            golamenti degli enti locali debbano assicurare a tutti i cittadini, singoli o
            associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi.
               Nel formulare la definizione di “interessati”, il nuovo art. 22, al co.
            1, lett. b), precisa che tali sono “tutti i soggetti privati, compresi quelli portato-
            ri di interessi pubblici o diffusi”. Letteralmente intesa questa norma parreb-
            be escludere la possibilità che dei soggetti pubblici possano formulare
            un’istanza di accesso a documenti amministrativi tenuti presso altre
            amministrazioni pubbliche. In realtà, l’acquisizione di documenti da
            parte di soggetti pubblici è disciplinata dal successivo co. 5, ove si chia-
            risce che detta acquisizione, qualora non rientri nella previsione di cui
            all’art. 43, co. 2, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, deve informarsi al
            principio di leale cooperazione istituzionale.
               La successiva lett. e) dell’art. 22 cit., nel darci la definizione di “pub-
            blica amministrazione” ci svela che il diritto di accesso si esercita nei
            confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico, nonché nei confronti
            dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubbli-
            co interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Si recepi-
            sce, dunque, in una norma di legge quell’orientamento giurispruden-
            ziale che ai fini dell’accesso equipara gli atti provenienti dai soggetti
            privati agli atti amministrativi, considerandoli però suscettibili di
            ostensione solo se ed in quanto utilizzati ai fini dell’attività ammini-
            strativa, ovverosia allorché abbiano avuto un’incidenza nelle determi-
            nazioni amministrative.
               Il co. 6, dell’art. 22, cit., infine, precisa che il diritto di accesso è eser-  6
            citabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di dete-    n.
            nere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.             -  II
               1.1. I limiti al diritto di accesso - L’art.24 della legge 241/90, è stato for-
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