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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


            so, rendendola più compatibile con il diritto alla riservatezza.
               È indubbio che i due diritti si pongono in rapporto potenzialmente
            antitetico nel momento in cui uno tutela la trasparenza e pubblicità del-
            l’attività amministrativa, garantendo il diritto di accesso agli atti ammi-
            nistrativi da parte dei soggetti interessati, l’altro si pone a difesa della ri-
            servatezza e non divulgazione dei dati attinenti alla sfera personale de-
            gli amministrati. Da qui il delicato problema di come conciliare l’inte-
            resse pubblico alla trasparenza dell’attività amministrativa ed i diritti
            della personalità correlati alla privacy.




            1. Inquadramento del diritto di accesso

               Il diritto di accesso ai documenti amministrativi viene espressamen-
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            te introdotto dalla legge n. 241 del 1990 al fine “di assicurare la trasparen-
            za dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”.
               Di rilievo è poi la qualificazione del diritto di accesso, quale princi-
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            pio generale dell’attività amministrativa imparziale e trasparente, preor-
            dinato al perseguimento di finalità di interesse pubblico e, soprattutto,
            attinente “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
            che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, II
            comma lettera m), della Costituzione”. Viene, dunque, chiaramente afferma-
            ta, attraverso il collegamento con l’art. 117 Cost., la rilevanza costitu-
            zionale del diritto di accesso in sé considerato e non in ragione dell’in-
            teresse ad esso, volta per volta, sotteso e bisognoso di tutela.
               L’accesso agli atti, ove esercitato, consente la conoscenza del concre-
            to svolgimento della funzione pubblica e la P.A., in caso di rigetto del-
            l’istanza, deve fornire una valida giustificazione motivando il diniego
            con la necessità di proteggere, mediante il segreto, uno o più interessi
            legislativamente previsti. Il segreto, quindi, perde la valenza di princi-
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            pio generale informatore dell’operato della P.A. e diviene un’eccezione
            alla regola della trasparenza: è possibile invocare la necessità del segreto  6
            solo nei casi in cui vi sia l’esigenza obiettiva e reale di tutelare particola-  n.
            ri e delicati interessi pubblici; esigenza che, tra l’altro, deve essere nor-  -  II
            mativamente prevista e ritenuta prevalente sul diritto di accesso.     6
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