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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
so, rendendola più compatibile con il diritto alla riservatezza.
È indubbio che i due diritti si pongono in rapporto potenzialmente
antitetico nel momento in cui uno tutela la trasparenza e pubblicità del-
l’attività amministrativa, garantendo il diritto di accesso agli atti ammi-
nistrativi da parte dei soggetti interessati, l’altro si pone a difesa della ri-
servatezza e non divulgazione dei dati attinenti alla sfera personale de-
gli amministrati. Da qui il delicato problema di come conciliare l’inte-
resse pubblico alla trasparenza dell’attività amministrativa ed i diritti
della personalità correlati alla privacy.
1. Inquadramento del diritto di accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi viene espressamen-
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te introdotto dalla legge n. 241 del 1990 al fine “di assicurare la trasparen-
za dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”.
Di rilievo è poi la qualificazione del diritto di accesso, quale princi-
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pio generale dell’attività amministrativa imparziale e trasparente, preor-
dinato al perseguimento di finalità di interesse pubblico e, soprattutto,
attinente “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, II
comma lettera m), della Costituzione”. Viene, dunque, chiaramente afferma-
ta, attraverso il collegamento con l’art. 117 Cost., la rilevanza costitu-
zionale del diritto di accesso in sé considerato e non in ragione dell’in-
teresse ad esso, volta per volta, sotteso e bisognoso di tutela.
L’accesso agli atti, ove esercitato, consente la conoscenza del concre-
to svolgimento della funzione pubblica e la P.A., in caso di rigetto del-
l’istanza, deve fornire una valida giustificazione motivando il diniego
con la necessità di proteggere, mediante il segreto, uno o più interessi
legislativamente previsti. Il segreto, quindi, perde la valenza di princi-
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pio generale informatore dell’operato della P.A. e diviene un’eccezione
alla regola della trasparenza: è possibile invocare la necessità del segreto 6
solo nei casi in cui vi sia l’esigenza obiettiva e reale di tutelare particola- n.
ri e delicati interessi pubblici; esigenza che, tra l’altro, deve essere nor- - II
mativamente prevista e ritenuta prevalente sul diritto di accesso. 6
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