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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


                  Il testo riprende la formula utilizzata dal regolamento (CE) n.
               258/97, e precisa ulteriormente che le nuove od ulteriori informazioni
               circa i rischi per la salute umana o per l’ambiente, che giustifichino
               l’adozione di clausole di salvaguardia da parte delle autorità nazionali,
               devono essere divenute disponibili solo successivamente all’autorizza-
               zione alla commercializzazione del prodotto. In tale caso, lo Stato
               membro può non solo sospendere temporaneamente la diffusione de-
               gli o.g.m. o dei prodotti che li contengono ma, in presenza di un grave
               rischio, deve adottare provvedimenti d’emergenza, sia con la cessazio-
               ne dell’immissione in commercio, sia fornendo le necessarie informa-
               zioni al pubblico.
                  La direttiva stabilisce inoltre che lo Stato membro è tenuto a comu-
               nicare i provvedimenti inibitori adottati alla Commissione ed agli altri
               Stati membri. La Commissione, chiamata a decidere su tali provvedi-
               menti, si deve pronunciare entro sessanta giorni. In tale termine non
               sono computati i periodi di tempo in cui la Commissione stessa è in at-
               tesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste, che comunque
               non possono superare i sessanta giorni.


                  Lo Stato italiano ha recepito la direttiva del 2001 con il decreto legi-
               slativo n. 224/2003, recante “Attuazione della direttiva 2001/18/CE
               concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi genetica-
               mente modificati”. 6
                  La norma italiana, che ha sostituito ed abrogato il decreto legi-
               slativo n. 92/1993, prevede all’articolo 25 la seguente clausola di
               salvaguardia:


                     1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro del-
                        la salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto
                        di rispettiva competenza, possono, con provvedimento d’urgenza,
                        limitare o vietare temporaneamente l’immissione sul mercato, l’uso
                        o la vendita sul territorio nazionale di un o.g.m., come tale o conte-
                        nuto in un prodotto, qualora, dopo la data di autorizzazione, sulla
                        base di nuove o ulteriori informazioni che riguardano la valutazio-
                        ne dei rischi ambientali o a seguito di una nuova valutazione delle
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                        informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze
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