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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
Il testo riprende la formula utilizzata dal regolamento (CE) n.
258/97, e precisa ulteriormente che le nuove od ulteriori informazioni
circa i rischi per la salute umana o per l’ambiente, che giustifichino
l’adozione di clausole di salvaguardia da parte delle autorità nazionali,
devono essere divenute disponibili solo successivamente all’autorizza-
zione alla commercializzazione del prodotto. In tale caso, lo Stato
membro può non solo sospendere temporaneamente la diffusione de-
gli o.g.m. o dei prodotti che li contengono ma, in presenza di un grave
rischio, deve adottare provvedimenti d’emergenza, sia con la cessazio-
ne dell’immissione in commercio, sia fornendo le necessarie informa-
zioni al pubblico.
La direttiva stabilisce inoltre che lo Stato membro è tenuto a comu-
nicare i provvedimenti inibitori adottati alla Commissione ed agli altri
Stati membri. La Commissione, chiamata a decidere su tali provvedi-
menti, si deve pronunciare entro sessanta giorni. In tale termine non
sono computati i periodi di tempo in cui la Commissione stessa è in at-
tesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste, che comunque
non possono superare i sessanta giorni.
Lo Stato italiano ha recepito la direttiva del 2001 con il decreto legi-
slativo n. 224/2003, recante “Attuazione della direttiva 2001/18/CE
concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi genetica-
mente modificati”. 6
La norma italiana, che ha sostituito ed abrogato il decreto legi-
slativo n. 92/1993, prevede all’articolo 25 la seguente clausola di
salvaguardia:
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro del-
la salute e il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto
di rispettiva competenza, possono, con provvedimento d’urgenza,
limitare o vietare temporaneamente l’immissione sul mercato, l’uso
o la vendita sul territorio nazionale di un o.g.m., come tale o conte-
nuto in un prodotto, qualora, dopo la data di autorizzazione, sulla
base di nuove o ulteriori informazioni che riguardano la valutazio-
ne dei rischi ambientali o a seguito di una nuova valutazione delle
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informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze
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