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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


                     alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustifica-
                     te da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo
                     l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le dispo-
                     sizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’intro-
                     duzione delle stesse.
                  6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi
                     4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione
                     dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di
                     discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel com-
                     mercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al
                     funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione
                     della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali
                     di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato
                     dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la sa-
                     lute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro in-
                     teressato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere
                     prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
                  7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo
                     6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano
                     a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina imme-
                     diatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta
                     misura.


               In numerose occasioni gli organi di giustizia dell’Unione Europea
            (Corte di giustizia e Tribunale di primo grado) sono stati chiamati a giu-
            dicare su provvedimenti adottati da Stati membri in applicazione di
            clausole di salvaguardia, per valutare la loro compatibilità con la nor-
            mativa comunitaria.
               Uno dei settori nei quali l’applicazione delle predette misure è stata
            all’origine di un vivace contenzioso tra produttori ed autorità nazionali,
            e nel quale Corte di giustizia e Tribunale di primo grado sono più volte
            intervenuti, è certamente quello della tutela dell’ambiente e della sicu-
            rezza alimentare. In tale ambito una delle questioni più dibattute è stata
            quella del rilascio e della commercializzazione di organismi genetica-
            mente modificati (o.g.m.), cioè di organismi il cui materiale genetico è
            stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura, me-       6  n.
            diante incrocio o ricombinazione genetica.                                  -  II
               La prima disposizione con cui il legislatore europeo ha disciplinato
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