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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustifica-
te da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo
l’adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le dispo-
sizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’intro-
duzione delle stesse.
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi
4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione
dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel com-
mercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al
funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione
della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali
di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato
dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la sa-
lute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro in-
teressato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere
prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo
6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano
a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina imme-
diatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta
misura.
In numerose occasioni gli organi di giustizia dell’Unione Europea
(Corte di giustizia e Tribunale di primo grado) sono stati chiamati a giu-
dicare su provvedimenti adottati da Stati membri in applicazione di
clausole di salvaguardia, per valutare la loro compatibilità con la nor-
mativa comunitaria.
Uno dei settori nei quali l’applicazione delle predette misure è stata
all’origine di un vivace contenzioso tra produttori ed autorità nazionali,
e nel quale Corte di giustizia e Tribunale di primo grado sono più volte
intervenuti, è certamente quello della tutela dell’ambiente e della sicu-
rezza alimentare. In tale ambito una delle questioni più dibattute è stata
quella del rilascio e della commercializzazione di organismi genetica-
mente modificati (o.g.m.), cioè di organismi il cui materiale genetico è
stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura, me- 6 n.
diante incrocio o ricombinazione genetica. - II
La prima disposizione con cui il legislatore europeo ha disciplinato
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