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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti
ma quello di osservare quel preciso e particolare obbligo giuridico
legato all’azione che avrebbe potuto impedire l’evento criminoso
realizzato. Applicando il principio di tassatività al caso concreto, il
giudice di legittimità sostiene che l’imputato era giuridicamente ob-
bligato a recintare la cava non per impedire a terzi di utilizzarla come
discarica, bensì per fini amministrativi connessi alla necessità di pro-
teggere l’incolumità pubblica a fronte di attività strumentali perico-
lose (come il brillamento di mine) idonee, per loro natura, a creare
problemi alle persone. Una volta cessata l’attività estrattiva, conti-
nua, l’imputato non era più gravato da questo obbligo né da quello
di scongiurare la “desertificazione del territorio”, né da quello di re-
cintare il terreno al fine di evitare che terzi estranei vi abbandonasse-
ro rifiuti, tutti elementi, questi, assunti dalla corte territoriale come
motivazioni sufficienti a pervenire ad una declaratoria di colpevolez-
za. In sintesi, al proprietario del terreno non era ascrivibile alcuna
posizione di garanzia (di controllo) a tutela del bene ambientale, non
essendo questi destinatario di un obbligo specifico di impedimento
contro abusi ambientali realizzati da terzi.
• Altra considerazione che la Cassazione svolge, riguarda la valutazio-
ne del bilanciamento di interessi alla cui luce va valutata la responsa-
bilità omissiva sancita nell’art. 40 cpv. c.p. (rapporto di causalità).
Nell’affermare che tale responsabilità trova fondamento nel princi-
pio solidaristico che ispira la Costituzione ed in particolare nell’art. 2
(tutti i soggetti adempiono a doveri inderogabili di solidarietà politi-
ca, economica e sociale), nell’art. 41 comma 2 (l’iniziativa economica
privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in maniera tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla di-
gnità umana) e nell’art. 42 comma 2 (la proprietà privata è ricono-
sciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale), il
giudice nomofilattico rileva che, contestualmente, la stessa responsa-
bilità trova un limite nel principio di legalità della pena sancito dal-
l’art. 25 Cost. Tale principio, nell’affermare che nessuno può essere
punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto
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commesso, si articola in quattro sotto-principi: la riserva di legge,
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