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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti


                  ma quello di osservare quel preciso e particolare obbligo giuridico
                  legato all’azione che avrebbe potuto impedire l’evento criminoso
                  realizzato. Applicando il principio di tassatività al caso concreto, il
                  giudice di legittimità sostiene che l’imputato era giuridicamente ob-
                  bligato a recintare la cava non per impedire a terzi di utilizzarla come
                  discarica, bensì per fini amministrativi connessi alla necessità di pro-
                  teggere l’incolumità pubblica a fronte di attività strumentali perico-
                  lose (come il brillamento di mine) idonee, per loro natura, a creare
                  problemi alle persone. Una volta cessata l’attività estrattiva, conti-
                  nua, l’imputato non era più gravato da questo obbligo né da quello
                  di scongiurare la “desertificazione del territorio”, né da quello di re-
                  cintare il terreno al fine di evitare che terzi estranei vi abbandonasse-
                  ro rifiuti, tutti elementi, questi, assunti dalla corte territoriale come
                  motivazioni sufficienti a pervenire ad una declaratoria di colpevolez-
                  za. In sintesi, al proprietario del terreno non era ascrivibile alcuna
                  posizione di garanzia (di controllo) a tutela del bene ambientale, non
                  essendo questi destinatario di un obbligo specifico di impedimento
                  contro abusi ambientali realizzati da terzi.
               • Altra considerazione che la Cassazione svolge, riguarda la valutazio-
                  ne del bilanciamento di interessi alla cui luce va valutata la responsa-
                  bilità omissiva sancita nell’art. 40 cpv. c.p. (rapporto di causalità).
                  Nell’affermare che tale responsabilità trova fondamento nel princi-
                  pio solidaristico che ispira la Costituzione ed in particolare nell’art. 2
                  (tutti i soggetti adempiono a doveri inderogabili di solidarietà politi-
                  ca, economica e sociale), nell’art. 41 comma 2 (l’iniziativa economica
                  privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
                  in maniera tale da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla di-
                  gnità umana) e nell’art. 42 comma 2 (la proprietà privata è ricono-
                  sciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
                  godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale), il
                  giudice nomofilattico rileva che, contestualmente, la stessa responsa-
                  bilità trova un limite nel principio di legalità della pena sancito dal-
                  l’art. 25 Cost. Tale principio, nell’affermare che nessuno può essere
                  punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto
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                  commesso, si articola in quattro sotto-principi: la riserva di legge,
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