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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti


               In realtà si tratta di verificare, in tema di reati omissivi impropri,
            configurabili laddove la realizzazione dell’evento è conseguenza del
            mancato compimento di un’azione doverosa, l’esistenza o meno del
            dovere giuridico di attivarsi per impedire che l’evento temuto si verifi-
            chi, ascrivendo al titolare di quest’obbligo una posizione di garanzia-
            controllo (intesa come endiadi unitaria) derivante da una fonte norma-
            tiva, di diritto privato o pubblico, che conferisca un dovere di interven-
            to unitamente ad un potere “attivo” finalizzato ad evitare l’evento.
               Così la giurisprudenza ha escluso che un comportamento omissivo
            possa automaticamente, pur in presenza di un comportamento inerzia-
            le, dar luogo a responsabilità penale a carico del proprietario dell’area
            su cui è sorto un edificio, che non ha eseguito l’opera abusiva (Sez. III,
            n. 4997 del 29/5/1997, rv. 208046) e sia dottrina che giurisprudenza
            hanno ormai consolidato la tesi secondo cui il proprietario dell’area
            edificata non è responsabile del reato di costruzione abusiva se non sia
            stato committente né partecipe all’esecuzione dei lavori essendo, “ex
            lege”, ascrivibile una responsabilità penale a soggetti “propri” quali il
            titolare della concessione edilizia (ora permesso di costruire), il com-
            mittente, il costruttore ed il direttore dei lavori.
               Analogamente è stato escluso che il rappresentante legale o l’ammi-
            nistratore di un Ente possa essere ritenuto responsabile automatica-
            mente, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verifi-
            catesi nella gestione dello stesso specie quando l’attività funzionale di
            questo preveda una suddivisione in settori, rami e servizi a cui siano
            stati preposti soggetti qualificati ed autonomi, dotati della necessaria
            autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli af-
            fari o di quel servizio (Sez. III, n. 5889 del 19/5/1998 rv. 210946).
               La personalizzazione della responsabilità, riconoscendo la legittimità
            della delega e l’autonomia dei poteri-doveri del delegato da ritenere
            soggetto attivo del reato laddove riscontrato, è ormai configurabile an-
            che in campo ambientale sia pur subordinata all’esistenza di un profilo
            oggettivo (dimensione dell’azienda, effettivo trasferimento dei poteri e    6
            completa autonomia gestionale e decisionale del delegato, pubblicità e      n.
            puntualità dei poteri conferiti) e di uno soggettivo (capacità ed idoneità  -  II
            tecnica del delegato, completa autonomia).
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