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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti
In realtà si tratta di verificare, in tema di reati omissivi impropri,
configurabili laddove la realizzazione dell’evento è conseguenza del
mancato compimento di un’azione doverosa, l’esistenza o meno del
dovere giuridico di attivarsi per impedire che l’evento temuto si verifi-
chi, ascrivendo al titolare di quest’obbligo una posizione di garanzia-
controllo (intesa come endiadi unitaria) derivante da una fonte norma-
tiva, di diritto privato o pubblico, che conferisca un dovere di interven-
to unitamente ad un potere “attivo” finalizzato ad evitare l’evento.
Così la giurisprudenza ha escluso che un comportamento omissivo
possa automaticamente, pur in presenza di un comportamento inerzia-
le, dar luogo a responsabilità penale a carico del proprietario dell’area
su cui è sorto un edificio, che non ha eseguito l’opera abusiva (Sez. III,
n. 4997 del 29/5/1997, rv. 208046) e sia dottrina che giurisprudenza
hanno ormai consolidato la tesi secondo cui il proprietario dell’area
edificata non è responsabile del reato di costruzione abusiva se non sia
stato committente né partecipe all’esecuzione dei lavori essendo, “ex
lege”, ascrivibile una responsabilità penale a soggetti “propri” quali il
titolare della concessione edilizia (ora permesso di costruire), il com-
mittente, il costruttore ed il direttore dei lavori.
Analogamente è stato escluso che il rappresentante legale o l’ammi-
nistratore di un Ente possa essere ritenuto responsabile automatica-
mente, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verifi-
catesi nella gestione dello stesso specie quando l’attività funzionale di
questo preveda una suddivisione in settori, rami e servizi a cui siano
stati preposti soggetti qualificati ed autonomi, dotati della necessaria
autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli af-
fari o di quel servizio (Sez. III, n. 5889 del 19/5/1998 rv. 210946).
La personalizzazione della responsabilità, riconoscendo la legittimità
della delega e l’autonomia dei poteri-doveri del delegato da ritenere
soggetto attivo del reato laddove riscontrato, è ormai configurabile an-
che in campo ambientale sia pur subordinata all’esistenza di un profilo
oggettivo (dimensione dell’azienda, effettivo trasferimento dei poteri e 6
completa autonomia gestionale e decisionale del delegato, pubblicità e n.
puntualità dei poteri conferiti) e di uno soggettivo (capacità ed idoneità - II
tecnica del delegato, completa autonomia).
Anno
SILVÆ 149