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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti
sivi di rifiuti ad opera di ignoti, la collettività si ritrova a pagare costi di in-
quinamento non suoi (lo dimostrano i piani di bonifica regionali sui siti
compromessi, spesso non attuati per mancanza di copertura finanziaria).
Atteso l’acclarato non automatismo della responsabilità dei soggetti
che vantano diritti sulle cose, occorre quindi porre grande attenzione nel-
le indagini di polizia ambientale (e non solo su quelle) sia sugli elementi
oggettivi del reato ipotizzato che sugli elementi soggettivi dello stesso.
Non di rado si assiste a notizie di reato precise sui riscontri oggettivi
(stato dei luoghi, livello di inquinamento, georeferenziazione) ma clau-
dicanti sui riscontri soggettivi, specie laddove gli autori del reato non
vengono colti in flagranza.
Le visure camerali, catastali o presso le conservatorie, così come le
dichiarazioni autoindizianti (specie se spontanee), non sempre sono
sufficienti a pervenire ad un esito processuale conforme all’attività in-
vestigativa posta in essere ed alla verità storica individuata.
Se c’è un insegnamento che occorre trarre dalla sentenza analizzata,
è proprio questo: i proprietari delle aree su cui vengono create discari-
che o smaltiti rifiuti, o gli altri soggetti che esercitano diritti reali, non
sono automaticamente né responsabili, né incolpevoli.
È la polizia giudiziaria che deve, sin dall’inizio, ricercare il contributo
strumentale che questi soggetti apportano alla realizzazione di un dise-
gno criminoso, anche con semplici volontà di adesione desumibili da
atteggiamenti e comportamenti comunque da investigare e stigmatizza-
re con le dovute attenzioni.
È la polizia giudiziaria che deve sin dall’inizio delle indagini, nei reati
commissivi mediante omissione, individuare la presenza dell’elemento
soggettivo del dolo, inteso come obbligo giuridico extrapenale di impe-
dire l’evento tipico, o della colpa, nella consapevolezza che «l’obbligo di
iligenza deve basarsi sulla posizione di garanzia dell’omittente e che la
misura della diligenza imposta non può oltrepassare quella cui egli è
obbligato come garante» (Fiandaca-Musco).
In assenza di ciò è preferibile non affidarsi, nel campo della indivi-
duazione della responsabilità penali, alla semplice contestazione di po-
sizioni di garanzia che, come la sentenza analizzata ha mostrato, non
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sono, nei reati omissivi impropri, di facile valutazione.
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