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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti


                  A maggior ragione si è posto il problema se il proprietario dell’area
               su cui sorge una discarica abusiva assume una funzione di garanzia-
               controllo rispetto alla tutela del territorio e dell’ambiente, compromes-
               so da altrui sversamenti ripetuti e reiterati.
                  Già la suprema Corte aveva escluso funzioni di garanzia in capo al
               direttore dei lavori di un cantiere edile con riguardo all’osservanza della
               disciplina dei rifiuti statuendo che alcuna responsabilità penale era
               ascrivibile allo stesso in materia di deposito incontrollato di rifiuti non
               pericolosi costituiti da materiale di risulta delle demolizioni di fabbricati
               preesistenti, al posto dei quali dovevano realizzarsi nuovi edifici (Sez.
               III, n. 4957 del 21/4/2000 rv. 215945).
                  Lo stesso organo è ritornato autorevolmente sull’argomento con
               una recente sentenza (Sez. III, n. 1818 del 12/10/2005 dep. in cancelle-
               ria il 19/1/2006) riguardante la realizzazione di una discarica abusiva di
               rifiuti sul fondo di proprietà di un soggetto che precedentemente l’ave-
               va utilizzato come cava per l’estrazione di roccia, successivamente ab-
               bandonata, consentendo di fatto la consumazione dell’illecito smalti-
               mento consequenziale alla “desertificazione” che, di fatto, si era verifi-
               cata dopo la dismissione dell’attività estrattiva.
                  I giudici di primo e secondo grado, nel condannare il proprietario
               dell’area, avevano ravvisato, in punto di responsabilità, la posizione di
               garanzia dello stesso, desumibile soprattutto dalla circostanza che, nel
               provvedimento regionale di coltivazione della cava, era previsto l’obbli-
               go di realizzare le opere di recinzione lungo il perimetro della zona da
               coltivare, con reti e paletti.
                  Il non aver assolto all’obbligo della recinzione e l’aver abbandonato
               il fondo avevano, secondo i giudici di merito, integrato la presenza di
               un reato omissivo improprio ai sensi dell’art. 40 cpv. a carico del pro-
               prietario che, con le sue omissioni, aveva concorso con terzi, rimasti
               ignoti, alla realizzazione positiva della discarica.
                  In particolare il non aver ottemperato alla prescrizione di costruire
               la recinzione aveva, di fatto, agevolato l’esercizio abusivo di attività
               smaltitorie illecite.
                  Il giudice di legittimità, nell’escludere che il proprietario dell’area
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               fosse destinatario di uno specifico obbligo impeditivo rispetto alla rea-
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