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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti
A maggior ragione si è posto il problema se il proprietario dell’area
su cui sorge una discarica abusiva assume una funzione di garanzia-
controllo rispetto alla tutela del territorio e dell’ambiente, compromes-
so da altrui sversamenti ripetuti e reiterati.
Già la suprema Corte aveva escluso funzioni di garanzia in capo al
direttore dei lavori di un cantiere edile con riguardo all’osservanza della
disciplina dei rifiuti statuendo che alcuna responsabilità penale era
ascrivibile allo stesso in materia di deposito incontrollato di rifiuti non
pericolosi costituiti da materiale di risulta delle demolizioni di fabbricati
preesistenti, al posto dei quali dovevano realizzarsi nuovi edifici (Sez.
III, n. 4957 del 21/4/2000 rv. 215945).
Lo stesso organo è ritornato autorevolmente sull’argomento con
una recente sentenza (Sez. III, n. 1818 del 12/10/2005 dep. in cancelle-
ria il 19/1/2006) riguardante la realizzazione di una discarica abusiva di
rifiuti sul fondo di proprietà di un soggetto che precedentemente l’ave-
va utilizzato come cava per l’estrazione di roccia, successivamente ab-
bandonata, consentendo di fatto la consumazione dell’illecito smalti-
mento consequenziale alla “desertificazione” che, di fatto, si era verifi-
cata dopo la dismissione dell’attività estrattiva.
I giudici di primo e secondo grado, nel condannare il proprietario
dell’area, avevano ravvisato, in punto di responsabilità, la posizione di
garanzia dello stesso, desumibile soprattutto dalla circostanza che, nel
provvedimento regionale di coltivazione della cava, era previsto l’obbli-
go di realizzare le opere di recinzione lungo il perimetro della zona da
coltivare, con reti e paletti.
Il non aver assolto all’obbligo della recinzione e l’aver abbandonato
il fondo avevano, secondo i giudici di merito, integrato la presenza di
un reato omissivo improprio ai sensi dell’art. 40 cpv. a carico del pro-
prietario che, con le sue omissioni, aveva concorso con terzi, rimasti
ignoti, alla realizzazione positiva della discarica.
In particolare il non aver ottemperato alla prescrizione di costruire
la recinzione aveva, di fatto, agevolato l’esercizio abusivo di attività
smaltitorie illecite.
Il giudice di legittimità, nell’escludere che il proprietario dell’area
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fosse destinatario di uno specifico obbligo impeditivo rispetto alla rea-
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