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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti


            lizzazione di una discarica da parte di terzi, ha invece annullato senza
            rinvio la sentenza impugnata ritenendo che l’imputato andasse assolto
            per non aver commesso il fatto.
               La Corte, nelle motivazioni addotte in sentenza, volutamente pre-
            scinde dalla tesi formulata dalla dottrina dominante secondo cui il prin-
            cipio di causalità normativa non è applicabile ai reati di pura condotta
            (cc.dd. reati formali), quale quello in esame e quelli ambientali contrav-
            venzionali in genere, che si manifestano senza attendere il verificarsi
            dell’evento causale collegato alla condotta stessa, mentre è struttural-
            mente compatibile con i reati di evento (cc.dd. reati materiali) che, se-
            condo la concezione giuridica, richiedono oltre che l’evento giuridico
            anche l’evento naturalistico (es. reati contro la vita e l’incolumità indivi-
            duale o reati contro l’incolumità pubblica).
               A tale tesi si potrebbe infatti opporre che l’evento naturalistico può
            essere integrato anche da un’azione illecita altrui, non separabile dal-
            l’evento, rispetto al quale l’omissione della condotta doverosa si pone
            come antecedente causale.
               A riguardo si ricorda che, secondo la teoria della condicio sine qua non,
            causa dell’evento è l’insieme degli antecedenti senza i quali l’evento non
            si sarebbe verificato mentre secondo la teoria, dominante, della “causa-
            lità umana” possono essere causati dall’uomo solo gli eventi dominabili
            che rientrano nella sua sfera conoscitiva e che, comunque, ai fini del-
            l’esistenza del reato, occorre comunque formulare un giudizio ipotetico
            o prognostico finalizzato ad accertare se l’omissione è causa dell’evento
            ritenendo integrata la responsabilità penale laddove il nesso causale è
            configurato positivamente da una struttura probabilistica.
               La Cassazione, come già detto, preferisce invece veicolare le sue at-
            tenzioni, al fine di valutare le responsabilità penali di carattere omissi-
            vo, sui seguenti punti nodali da cui erano scaturite le decisioni dei giu-
            dici di merito:
            • Il principio di tassatività o di sufficiente determinatezza della norma
               penale, che discende dal principio di legalità, segna con precisione il  6
               discrimine tra comportamenti valoriali e comportamenti disvaloriali      n.
               penalmente censurabili. Pertanto il presupposto di applicabilità del-    -  II
               l’art. 40 cpv. non è quello di osservare un generale obbligo di legge,
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