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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
mativa comunitaria, di disposizioni che vietano esplicitamente qualsiasi
tipo di restrizione quantitativa in materia di importazioni ed esporta-
zioni tra gli Stati membri (Articoli 28 e 29 del Trattato CE ).
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1. Le clausole di salvaguardia nel diritto comunitario
Poiché l’integrazione economica e la liberalizzazione degli scambi
commerciali non possono essere conseguite a discapito dei principi di
tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, il legi-
slatore europeo ha tuttavia previsto, all’articolo 30 del Trattato CE,
che gli Stati membri possano comunque imporre divieti o restrizioni
all’importazione, all’esportazione ed al transito di beni e servizi, qua-
lora ciò sia giustificato da motivi di moralità pubblica, di ordine pub-
blico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle per-
sone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della
proprietà industriale e commerciale. Tale previsione, che il successivo
articolo 95 estende anche ad esigenze di protezione dell’ambiente e
dei luoghi di lavoro, viene attuata mediante particolari misure inter-
dittive denominate “clausole di salvaguardia”, alle quali gli Stati mem-
bri possono ricorrere per bloccare la circolazione sul proprio territo-
rio di un prodotto ritenuto pericoloso, dopo che la sua commercializ-
zazione sia stata autorizzata a livello comunitario a seguito di una mi-
sura di armonizzazione.
L’articolo 95 del Trattato CE, nei paragrafi da 4 a 7, stabilisce infatti
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che:
4. Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della
Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato mem-
bro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustifica-
te da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla prote-
zione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali di-
sposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimen-
to delle stesse.
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione da
parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armo-
Anno
nizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre di-
II
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sposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti
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