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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
della predetta valutazione non fossero emersi rischi per l’ambiente o
per la salute.
Chiunque intendeva effettuare una emissione deliberata nell’am-
biente di o.g.m. doveva preventivamente fornirne notifica al ministero
della Sanità ed al ministero dell’Ambiente. Il ministero della Sanità do-
veva trasmettere alla Commissione delle Comunità europee una sintesi
di ogni notifica entro trenta giorni dal ricevimento, e doveva informare
le Autorità competenti degli altri Stati membri, oltre alla Commissione
stessa, delle autorizzazioni concesse.
Il decreto legislativo n. 92/1993 conteneva, all’articolo 16, una clau-
sola di salvaguardia, che sostanzialmente riproduceva la formula conte-
nuta nell’articolo 16 della direttiva recepita:
1. Qualora sussistano motivi per ritenere che un prodotto immesso
sul mercato in conformità del presente decreto costituisce un ri-
schio per la salute umana o per l’ambiente, il Ministro della Sanità o
il Ministro dell’Ambiente, in base ai poteri loro rispettivamente at-
tribuiti dalle vigenti disposizioni, dispone con ordinanza di limitar-
ne o di proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita sul territo-
rio nazionale.
2. Il Ministero della sanità comunica immediatamente alla
Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri la
misura adottata indicandone i motivi.
3. Il Ministro competente adotta i provvedimenti resi necessari dalla
decisione della Commissione delle Comunità europee.
La normativa comunitaria sulla materia veniva successivamente mo-
dificata con il regolamento (CE) n. 258/97 che, più in generale, disci-
plinava l’immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti ed in-
gredienti alimentari, ivi compresi quelli contenenti o.g.m. 4
Il regolamento in questione, direttamente applicabile negli Stati
membri, aveva l’esplicita finalità di garantire il funzionamento del mer-
cato comunitario, compatibilmente con l’esigenza di evitare che l’im-
missione di nuovi prodotti potesse essere fonte di rischi per la salute 6
dei consumatori, evitando altresì che questi ultimi venissero indotti in n.
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errore, e garantendo che gli alimenti di nuova commercializzazione II
Anno
non presentassero svantaggi sotto il profilo nutrizionale. Anch’esso
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