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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


            della predetta valutazione non fossero emersi rischi per l’ambiente o
            per la salute.
               Chiunque intendeva effettuare una emissione deliberata nell’am-
            biente di o.g.m. doveva preventivamente fornirne notifica al ministero
            della Sanità ed al ministero dell’Ambiente. Il ministero della Sanità do-
            veva trasmettere alla Commissione delle Comunità europee una sintesi
            di ogni notifica entro trenta giorni dal ricevimento, e doveva informare
            le Autorità competenti degli altri Stati membri, oltre alla Commissione
            stessa, delle autorizzazioni concesse.
               Il decreto legislativo n. 92/1993 conteneva, all’articolo 16, una clau-
            sola di salvaguardia, che sostanzialmente riproduceva la formula conte-
            nuta nell’articolo 16 della direttiva recepita:


                  1. Qualora sussistano motivi per ritenere che un prodotto immesso
                     sul mercato in conformità del presente decreto costituisce un ri-
                     schio per la salute umana o per l’ambiente, il Ministro della Sanità o
                     il Ministro dell’Ambiente, in base ai poteri loro rispettivamente at-
                     tribuiti dalle vigenti disposizioni, dispone con ordinanza di limitar-
                     ne o di proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita sul territo-
                     rio nazionale.
                  2. Il Ministero della sanità comunica immediatamente alla
                     Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri la
                     misura adottata indicandone i motivi.
                  3. Il Ministro competente adotta i provvedimenti resi necessari dalla
                     decisione della Commissione delle Comunità europee.

               La normativa comunitaria sulla materia veniva successivamente mo-
            dificata con il regolamento (CE) n. 258/97 che, più in generale, disci-
            plinava l’immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti ed in-
            gredienti alimentari, ivi compresi quelli contenenti o.g.m. 4
               Il regolamento in questione, direttamente applicabile negli Stati
            membri, aveva l’esplicita finalità di garantire il funzionamento del mer-
            cato comunitario, compatibilmente con l’esigenza di evitare che l’im-
            missione di nuovi prodotti potesse essere fonte di rischi per la salute     6
            dei consumatori, evitando altresì che questi ultimi venissero indotti in    n.
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            errore, e garantendo che gli alimenti di nuova commercializzazione          II
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            non presentassero svantaggi sotto il profilo nutrizionale. Anch’esso

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