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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


                     scientifiche, hanno fondati motivi di ritenere che detto o.g.m. possa
                     costituire un rischio per la salute umana, animale e per l’ambiente.
                     Il provvedimento può indicare le misure ritenute necessarie per ri-
                     durre al minimo il rischio ipotizzato ed è immediatamente comuni-
                     cato dai Ministeri della salute e delle politiche agricole all’autorità
                     nazionale competente.
                  2. L’autorità nazionale competente fornisce immediata comunicazio-
                     ne alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri
                     Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, for-
                     nendo le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei
                     rischi e indicando se e come le condizioni poste dall’autorizzazione
                     devono essere modificate o l’autorizzazione stessa deve essere re-
                     vocata. Dei predetti provvedimenti l’autorità nazionale competente
                     dà idonea informazione al pubblico.

               Il decreto legislativo n. 224/2003 individua quindi nei Ministeri del-
            l’ambiente, della salute e delle politiche agricole e forestali, secondo le
            rispettive competenze, il compito di attivare la clausola di salvaguardia.
            I presupposti su cui si deve basare il provvedimento che limita o vieta
            temporaneamente la commercializzazione o l’uso sul territorio nazio-
            nale di prodotti contenenti o.g.m. ricalcano quanto disposto dalla diret-
            tiva 2001/18/CE.






            Note



            1  L’art. 28 del Trattato CE recita: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
            all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». L’art. 29 del Trattato CE re-
            cita: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi
            misura di effetto equivalente».
            2  Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha modificato in maniera so-
            stanziale l’art. 100A del Trattato CE, e l’ha rinumerato come art. 95.

            3  Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 92, pubblicato nel s.o. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della
            Repubblica Italiana 3 aprile 1993, n. 78.                                   6
             Regolamento 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, pubbli-
            4                                                                           n.
            cato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L. 433 del 14 febbraio 1997.  -  II
                                                                                        Anno
            5  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 pubbli-

                                                                        SILVÆ         163
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