Page 160 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 160
O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
scientifiche, hanno fondati motivi di ritenere che detto o.g.m. possa
costituire un rischio per la salute umana, animale e per l’ambiente.
Il provvedimento può indicare le misure ritenute necessarie per ri-
durre al minimo il rischio ipotizzato ed è immediatamente comuni-
cato dai Ministeri della salute e delle politiche agricole all’autorità
nazionale competente.
2. L’autorità nazionale competente fornisce immediata comunicazio-
ne alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri
Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, for-
nendo le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei
rischi e indicando se e come le condizioni poste dall’autorizzazione
devono essere modificate o l’autorizzazione stessa deve essere re-
vocata. Dei predetti provvedimenti l’autorità nazionale competente
dà idonea informazione al pubblico.
Il decreto legislativo n. 224/2003 individua quindi nei Ministeri del-
l’ambiente, della salute e delle politiche agricole e forestali, secondo le
rispettive competenze, il compito di attivare la clausola di salvaguardia.
I presupposti su cui si deve basare il provvedimento che limita o vieta
temporaneamente la commercializzazione o l’uso sul territorio nazio-
nale di prodotti contenenti o.g.m. ricalcano quanto disposto dalla diret-
tiva 2001/18/CE.
Note
1 L’art. 28 del Trattato CE recita: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative
all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». L’art. 29 del Trattato CE re-
cita: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi
misura di effetto equivalente».
2 Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha modificato in maniera so-
stanziale l’art. 100A del Trattato CE, e l’ha rinumerato come art. 95.
3 Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 92, pubblicato nel s.o. n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 3 aprile 1993, n. 78. 6
Regolamento 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, pubbli-
4 n.
cato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L. 433 del 14 febbraio 1997. - II
Anno
5 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 pubbli-
SILVÆ 163