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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
Dunque, la trasparenza rappresenta la regola generale dell’azione am-
ministrativa, e l’accesso ai documenti consente di rendere conoscibile la
stessa da parte di chiunque vi abbia interesse.
Di qui la duplice valenza del diritto di accesso: posizione soggettiva
che da un lato garantisce al privato la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti nei confronti della P.A., e che dall’altro è, allo stesso tempo,
funzionale ad assicurare la concretizzazione dei principi generali di im-
parzialità e trasparenza amministrativa. 7
Il diritto di accesso trova, oggi, riconoscimento nell’ordinamento,
anche se con qualche limitazione maggiore del passato. L’art. 22 della
legge 241/90 nel suo nuovo testo, infatti, da una parte attribuisce agli
interessati, e cioè a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e col-
legata al documento al quale è chiesto l’accesso, “il diritto… di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”; dall’altra prevede
un’ampia formulazione di documento amministrativo nonché di pub-
blica amministrazione. 8
La richiesta in parola deve, inoltre, consentire di individuare
l’estensione dell’accesso, poiché richieste generiche, da una parte, sot-
toporrebbero l’amministrazione ad una ricerca defatigante, incompa-
tibile con la funzionalità dell’apparato pubblico, dall’altra, si rivelereb-
bero in palese contrasto con i principi di economicità ed efficienza
dell’amministrazione. 9
Di conseguenza, i documenti ai quali si intende accedere devono
essere specificamente individuati nella richiesta, anche se, nei casi in
cui il richiedente non sia nella condizione di conoscere l’esistenza di
specifici atti effettivamente adottati, la giurisprudenza ha ammesso la
possibilità che l’istanza di accesso non rechi l’indicazione puntuale dei
singoli atti richiesti.
Ad ulteriore specificazione della necessaria determinatezza da parte
della istanza di accesso, si pone ora, altresì, il nuovo comma 3 dell’art.
24 laddove statuisce che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
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Come si è detto con le incisive modifiche del febbraio 2005, il nuovo
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