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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               Dunque, la trasparenza rappresenta la regola generale dell’azione am-
               ministrativa, e l’accesso ai documenti consente di rendere conoscibile la
               stessa da parte di chiunque vi abbia interesse.
                  Di qui la duplice valenza del diritto di accesso: posizione soggettiva
               che da un lato garantisce al privato la tutela di situazioni giuridicamente
               rilevanti nei confronti della P.A., e che dall’altro è, allo stesso tempo,
               funzionale ad assicurare la concretizzazione dei principi generali di im-
               parzialità e trasparenza amministrativa. 7
                  Il diritto di accesso trova, oggi, riconoscimento nell’ordinamento,
               anche se con qualche limitazione maggiore del passato. L’art. 22 della
               legge 241/90 nel suo nuovo testo, infatti, da una parte attribuisce agli
               interessati, e cioè a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
               interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
               attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e col-
               legata al documento al quale è chiesto l’accesso, “il diritto… di prendere
               visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”; dall’altra prevede
               un’ampia formulazione di documento amministrativo nonché di pub-
               blica amministrazione. 8
                  La richiesta in parola deve, inoltre, consentire di individuare
               l’estensione dell’accesso, poiché richieste generiche, da una parte, sot-
               toporrebbero l’amministrazione ad una ricerca defatigante, incompa-
               tibile con la funzionalità dell’apparato pubblico, dall’altra, si rivelereb-
               bero in palese contrasto con i principi di economicità ed efficienza
               dell’amministrazione. 9
                  Di conseguenza, i documenti ai quali si intende accedere devono
               essere specificamente individuati nella richiesta, anche se, nei casi in
               cui il richiedente non sia nella condizione di conoscere l’esistenza di
               specifici atti effettivamente adottati, la giurisprudenza ha ammesso la
               possibilità che l’istanza di accesso non rechi l’indicazione puntuale dei
               singoli atti richiesti.
                  Ad ulteriore specificazione della necessaria determinatezza da parte
               della istanza di accesso, si pone ora, altresì, il nuovo comma 3 dell’art.
               24 laddove statuisce che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
               ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
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               Come si è detto con le incisive modifiche del febbraio 2005, il nuovo
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