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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               deve cioè sussistere al momento della proposizione dell’istanza, e non
               può essere permesso l’accesso quando l’interesse o la lesione arrecata
               dal provvedimento che si chiede di conoscere sia futura.
                  Infine, l’interesse deve essere “concreto”, nel senso che l’accesso de-
               ve essere consentito solo qualora il richiedente possa avvalersi dei do-
               cumenti dei quali chiede l’esibizione o l’acquisizione per la tutela di una
               posizione giuridicamente rilevante. La posizione soggettiva del richie-
               dente deve essere, cioè, astrattamente idonea a rendere utile la cono-
               scenza del documento, di modo che un’eventuale diniego dell’istanza di
               accesso realizzi un fatto lesivo nella sfera giuridica dello stesso.
                  Anche nella nuova formulazione dell’art. 22 non si richiede che la
               posizione soggettiva tutelata assuma necessariamente la consistenza del
               diritto soggettivo o dell’interesse legittimo; si deve trattare però di una
               situazione in qualche modo tutelata dall’ordinamento giuridico (si pen-
               si, ad esempio, agli interessi procedimentali, alle aspettative tutelate, e
               così via) e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso.
                  La nuova formulazione dell’art. 22, legge n. 241/1990, appare a pri-
               ma vista più restrittiva rispetto a quella usata dall’originaria versione
               dell’art. 22, con la conseguenza che sembrerebbe restringersi il novero
               dei soggetti legittimati ad accedere ai documenti amministrativi. A ben
               vedere, però, non ci saranno, di fatto, grossi cambiamenti, poiché la
               norma non fa altro che recepire degli orientamenti già largamente pre-
               senti nella giurisprudenza. L’accesso, infatti, era già ammesso dai giudi-
               ci amministrativi solo in presenza di un interesse concreto e personale,
               immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i do-
               cumenti e specificamente inerente alla situazione da tutelare. Inoltre,
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               alcune prescrizioni non sono del tutto sconosciute nel nostro ordina-
               mento, in quanto sembrerebbero già contenute in norme regolamenta-
               ri: così, ad esempio, leggendo il nuovo art. 22 cit. la mente corre all’art.
               2 del d.p.r. n. 352 del 1992, che circoscrive lo spettro dei soggetti legitti-
               mati ad accedere a coloro che hanno un “interesse personale e concreto”.
                  Peraltro, giova segnalare che il ventaglio dei soggetti legittimati ad
               accedere è significativamente ampliato da alcune normative di settore,
               tra le quali spiccano l’art. 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, che im-
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               pone alle autorità pubbliche di rendere disponibili le informazioni rela-
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