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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia
gato al Governo, emanato nella forma del D.P.R. ai sensi del secondo
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comma dell’art. 17 legge 400/1988 (c.d. delegificazione della materia),
al quale è demandato di disciplinare non solo le modalità di esercizio
del diritto ma soprattutto i casi di esclusione nel rispetto dei principi e
criteri direttivi dettati dalla legge (c.d. di delega).
La legge attribuisce però alla P.A. anche uno specifico potere discre-
zionale, che le fonti secondarie possono disciplinare più dettagliata-
mente: il potere di differire l’accesso ai documenti richiesti, ossia di ne-
gare l’accesso solo per un periodo di tempo determinato (il nuovo
comma 4 disciplina il potere di differimento più genericamente di
quanto facesse in passato il vecchio comma 6 che condizionava l’eserci-
zio del potere di differimento alle ipotesi in cui la conoscenza del docu-
mento poteva impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento del-
l’azione amministrativa).
Non vi è dubbio che, anche alla luce della nuova disciplina, i regola-
menti possono prevedere ipotesi specifiche di differimento, fissandone
la durata (in tal caso non si configurerebbe un potere discrezionale in
capo alla P.A. procedente).
È poi previsto che la P.A. non può negare l’accesso ai documenti
nelle ipotesi in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
In definitiva quindi la nuova formulazione dell’art. 24, dopo aver di-
rettamente previsto delle ipotesi generali di esclusione per il diritto di
accesso, stabilisce quali sono le casistiche per le quali potrà essere sot-
tratto l’accesso con apposito regolamento del Governo. Tale formula-
zione, rispetto alla precedente, è sicuramente più in linea con la disci-
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plina dettata dal codice della privacy.
Nella vecchia formulazione, infatti, mentre le prime tre categorie in
essa previste indicavano dei limiti tassativi, tali da introdurre delle vere
e proprie ipotesi di esclusione dall’accesso ai documenti, estremamente
generico si rivelava il limite costituito dall’esigenza di tutelare la riserva-
tezza dei terzi, atteso che solo quest’ultimo veniva temperato dalla ne-
cessità di garantire, comunque, agli interessati “la visione degli atti relativi 6
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per di- n.
fendere i loro interessi giuridici”. - II
In pratica, nella previsione della limitazione stessa, si cercava di con-
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