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Diritto di accesso e privacy: il contesto applicativo delle Forze di Polizia


               riservatezza, soccombeva. Tuttavia, nel caso in cui il diritto di accesso
               venisse esercitato su atti la cui conoscenza è necessaria per la cura o di-
               fesa di interessi giuridici, il diritto di accesso va consentito nella sola
               forma della visione. La tutela cd. modale preclude al richiedente la pos-
               sibilità di estrarre copia o di trascrivere il contenuto del documento, sal-
               vaguardando il diritto alla riservatezza dai possibili pregiudizi che la co-
               pia o la trascrizione potrebbe cagionare. Ecco dunque il bilanciamento
               tra i due diversi interessi contrapposti: da un lato si consentiva l’accesso
               e, dall’altro, si evitava al terzo il pregiudizio che deriverebbe dalla mag-
               giore diffusione del contenuto dell’atto, oltre che visionato, anche tra-
               scritto o copiato. In questa prima fase, quindi, la giurisprudenza aveva
               confermato la prevalenza del principio di pubblicità rispetto a quello di
               tutela della riservatezza, forse anche al fine di respingere, subito dopo
               l’emanazione della legge 241/90, i tentativi di alcune pubbliche ammi-
               nistrazioni di enfatizzare le esigenze di tutela della riservatezza in modo
               da sostituire quasi, con il ricorso a tale principio, il tradizionale segreto
               d’ufficio, ormai in via di tendenziale superamento proprio per effetto
               della legge suddetta.
                  La seconda fase dell’evoluzione è segnata dall’approvazione della
               legge n. 675 del 1996. Tale legge sembra far salve le norme in tema di
               diritto di accesso ai documenti amministrativi. Stabilisce, comunque,
               che “la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici
               a privati o ad enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge
               o di regolamento” (art. 27, co. 3).
                  Specifica, poi, per il trattamento dei dati cosiddetti sensibili, che esso
               “è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano
               specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti fina-
               lità di interesse pubblico perseguite” (art. 22, co. 3).
                  In giurisprudenza, come già detto, si ritiene che la legge 241/90, in
               tema di accesso ai documenti amministrativi, nel delineare il limite og-
               gettivo della tutela della riservatezza, non abbia fornito alcuna idonea
               descrizione normativa del contenuto di detto limite, per cui appare del
               tutto logico che tale carenza possa essere colmata dall’esame della disci-
               plina dettata dalla legge n. 675 del 1996, in materia di dati personali. 16
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                  Tale orientamento giurisprudenziale ha, dunque, aperto le porte a
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