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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


               conteneva, all’articolo 12, una clausola di salvaguardia, formulata in
               maniera leggermente diversa rispetto a quanto previsto dalla direttiva
               del 1990:


                     1. Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazio-
                        ne di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi
                        fondati per ritenere che l’utilizzazione di un prodotto o ingrediente
                        alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la
                        salute umana o per l’ambiente, tale Stato membro può limitare tem-
                        poraneamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzazio-
                        ne sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in
                        questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e
                        la Commissione precisando i motivi della propria decisione.
                     2. La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato
                        permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1;
                        essa prende le misure necessarie conformemente alla procedura di
                        cui all’articolo 13. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di
                        cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all’entrata in vigore di queste
                        misure.


                  La principale innovazione rispetto alla disciplina fornita dalla diretti-
               va del 1990 era costituita dalla presenza dell’aggettivo “nuovo”, riferito
               alle informazioni circa la possibilità che il prodotto possa presentare
               elementi di rischio per la salute umana o per l’ambiente. In altri termini,
               l’eventuale clausola di salvaguardia adottata da uno Stato membro do-
               veva basarsi su elementi di novità rispetto alla valutazione già eseguita
               in sede di autorizzazione preventiva.
                  L’esame, da parte della Commissione, dell’eventuale provvedimento
               inibitorio alla circolazione di un prodotto alimentare adottato dallo
               Stato membro, doveva essere effettuato “quanto prima”, e lo Stato
               membro avrebbe potuto mantenere il provvedimento sospensivo o li-
               mitativo fino all’entrata in vigore delle misure disposte dalla
               Commissione.
                  Il 12 marzo 2001 veniva infine emanata la direttiva 2001/18/CE del
               Parlamento Europeo e del Consiglio, che abrogava e sostituiva la diret-
               tiva del 1990. 5
          Anno
                  Il provvedimento in questione imponeva agli Stati membri di ade-
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