Page 157 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 157
O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
conteneva, all’articolo 12, una clausola di salvaguardia, formulata in
maniera leggermente diversa rispetto a quanto previsto dalla direttiva
del 1990:
1. Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazio-
ne di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi
fondati per ritenere che l’utilizzazione di un prodotto o ingrediente
alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la
salute umana o per l’ambiente, tale Stato membro può limitare tem-
poraneamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzazio-
ne sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in
questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e
la Commissione precisando i motivi della propria decisione.
2. La Commissione esamina quanto prima, nell’ambito del comitato
permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1;
essa prende le misure necessarie conformemente alla procedura di
cui all’articolo 13. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di
cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all’entrata in vigore di queste
misure.
La principale innovazione rispetto alla disciplina fornita dalla diretti-
va del 1990 era costituita dalla presenza dell’aggettivo “nuovo”, riferito
alle informazioni circa la possibilità che il prodotto possa presentare
elementi di rischio per la salute umana o per l’ambiente. In altri termini,
l’eventuale clausola di salvaguardia adottata da uno Stato membro do-
veva basarsi su elementi di novità rispetto alla valutazione già eseguita
in sede di autorizzazione preventiva.
L’esame, da parte della Commissione, dell’eventuale provvedimento
inibitorio alla circolazione di un prodotto alimentare adottato dallo
Stato membro, doveva essere effettuato “quanto prima”, e lo Stato
membro avrebbe potuto mantenere il provvedimento sospensivo o li-
mitativo fino all’entrata in vigore delle misure disposte dalla
Commissione.
Il 12 marzo 2001 veniva infine emanata la direttiva 2001/18/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, che abrogava e sostituiva la diret-
tiva del 1990. 5
Anno
Il provvedimento in questione imponeva agli Stati membri di ade-
II
-
n.
6
160 SILVÆ