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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


               la materia è stata la direttiva 90/220/CE, deliberata dal Consiglio il 23
               aprile 1990, alla quale hanno fatto seguito il regolamento (CE) n.
               258/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997,
               che ha disciplinato in forma più generale il settore della sicurezza ali-
               mentare, ed infine la direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e
               del Consiglio, del 12 marzo 2001, che ha sostituito la direttiva del 1990.
               Tali norme contengono al loro interno disposizioni che prevedono la
               possibilità, da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, di limitare
               l’introduzione di o.g.m. mediante l’applicazione di clausole di salva-
               guardia, come previsto dall’articolo 95 del Trattato CE.


               2. L’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in
                   materia di o.g.m.
                  Il primo provvedimento comunitario in materia di emissione delibe-
               rata nell’ambiente di o.g.m. è stata la direttiva 90/220/CE del
               Consiglio, del 23 aprile 1990, recepita nell’ordinamento giuridico italia-
               no con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 92. 3
                  Il principio ispiratore della direttiva era costituito dalla considerazio-
               ne che gli effetti del rilascio nell’ambiente di un organismo con caratte-
               ristiche non presenti in natura non possono essere previsti con certez-
               za. Per questo motivo, la direttiva stabiliva che la commercializzazione
               ed il rilascio ambientale di o.g.m. dovessero avvenire previo assenso di
               un’autorità nazionale, all’esito di una valutazione preventiva del rischio.
                  Il decreto legislativo n. 92/1993, con il quale la direttiva comunita-
               ria era stata recepita nell’ordinamento italiano, aveva identificato nel-
               l’ex ministero della Sanità (ora della Salute) l’autorità competente per
               la valutazione dei rischi prevedibili, immediati o futuri conseguenti al-
               l’immissione in ambiente di o.g.m. A tale scopo, il ministero della
               Sanità si avvaleva della Commissione interministeriale di coordina-
               mento delle biotecnologie, che a sua volta poteva richiedere pareri al
               Consiglio superiore di sanità ed al Comitato nazionale per la biosicu-
               rezza e le biotecnologie.
                  Il ministero della Sanità veniva inoltre individuato come autorità
               nazionale competente per la concessione di autorizzazioni all’emissio-
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               ne in ambiente di o.g.m., che potevano essere rilasciate solo se all’esito
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