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Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti


               l’irretroattività, la tassatività o sufficiente determinatezza della nor-
               ma penale, il divieto di analogia. Questi principi, con particolare rife-
               rimento a quello di tassatività, disegnano un’equazione perfetta che
               collega la responsabilità penale alla certezza delle norme incrimina-
               trici. Da qui la constatazione dell’erronea applicazione della norma
               laddove la responsabilità penale è fondata su valutazioni “espansive”
               che amplifichino il significato preciso della norma stessa. Proprio in
               ragione di tale limite la responsabilità omissiva non può fondarsi su
               un dovere indeterminato o generico quale, nel caso trattato, quello
               di recintare l’area o di evitare la “desertificazione” del territorio, ma
               presuppone l’esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela
               del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario
               possa essere “ragionevolmente” chiamato a rispondere. La corte
               conclude rilevando che la funzione sociale della proprietà può far
               configurare una responsabilità omissiva per i fatti reato lesivi di quei
               beni, costituendo il proprietario in una posizione di garanzia a tutela
               di beni socialmente rilevanti, solo se allo stesso sono ascrivibili ob-
               blighi giuridici positivi e determinati che, nel caso esaminato, sono
               risultati non esistenti. Il proprietario dell’area non andava quindi
               condannato, ex art. 51, comma 3 D. L.vo 22/97 e ss., per aver realiz-
               zato una discarica abusiva di rifiuti vari su terreni di sua proprietà.
               Le riflessioni ontologiche sul caso in esame, ferme restando le valu-
            tazioni in diritto, spingono ad avanzare alcune considerazioni di merito.
               È un dato di fatto, nel campo delle violazioni ambientali, che v’è una
            diretta proporzionalità tra la mancata individuazione delle responsabili-
            tà soggettive e la vanificazione del principio comunitario del “chi inqui-
            na paga” nel momento stesso in cui l’esito processuale negativo non
            permette l’individuazione di precise responsabilità.
               D’altronde il processo penale, sacrosantemente, ha il compito, attra-
            verso il dibattimento, di individuare la verità processuale.
               Non sempre, purtroppo, la verità processuale coincide con la verità
            materiale poiché non sempre ci si trova davanti ad una rappresentazio-      6
            ne puntuale e precisa di fatti, circostanze e di altre fonti di prova rilevati  n.
            nelle indagini preliminari.                                                 -  II
               È del tutto evidente che, nel caso molto frequente di smaltimenti abu-
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