Page 150 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 150
Omissioni e responsabilità nello smaltimento illecito di rifiuti
l’irretroattività, la tassatività o sufficiente determinatezza della nor-
ma penale, il divieto di analogia. Questi principi, con particolare rife-
rimento a quello di tassatività, disegnano un’equazione perfetta che
collega la responsabilità penale alla certezza delle norme incrimina-
trici. Da qui la constatazione dell’erronea applicazione della norma
laddove la responsabilità penale è fondata su valutazioni “espansive”
che amplifichino il significato preciso della norma stessa. Proprio in
ragione di tale limite la responsabilità omissiva non può fondarsi su
un dovere indeterminato o generico quale, nel caso trattato, quello
di recintare l’area o di evitare la “desertificazione” del territorio, ma
presuppone l’esistenza di obblighi giuridici specifici, posti a tutela
del bene penalmente protetto, della cui osservanza il destinatario
possa essere “ragionevolmente” chiamato a rispondere. La corte
conclude rilevando che la funzione sociale della proprietà può far
configurare una responsabilità omissiva per i fatti reato lesivi di quei
beni, costituendo il proprietario in una posizione di garanzia a tutela
di beni socialmente rilevanti, solo se allo stesso sono ascrivibili ob-
blighi giuridici positivi e determinati che, nel caso esaminato, sono
risultati non esistenti. Il proprietario dell’area non andava quindi
condannato, ex art. 51, comma 3 D. L.vo 22/97 e ss., per aver realiz-
zato una discarica abusiva di rifiuti vari su terreni di sua proprietà.
Le riflessioni ontologiche sul caso in esame, ferme restando le valu-
tazioni in diritto, spingono ad avanzare alcune considerazioni di merito.
È un dato di fatto, nel campo delle violazioni ambientali, che v’è una
diretta proporzionalità tra la mancata individuazione delle responsabili-
tà soggettive e la vanificazione del principio comunitario del “chi inqui-
na paga” nel momento stesso in cui l’esito processuale negativo non
permette l’individuazione di precise responsabilità.
D’altronde il processo penale, sacrosantemente, ha il compito, attra-
verso il dibattimento, di individuare la verità processuale.
Non sempre, purtroppo, la verità processuale coincide con la verità
materiale poiché non sempre ci si trova davanti ad una rappresentazio- 6
ne puntuale e precisa di fatti, circostanze e di altre fonti di prova rilevati n.
nelle indagini preliminari. - II
È del tutto evidente che, nel caso molto frequente di smaltimenti abu-
Anno
SILVÆ 153