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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale


            guare la propria legislazione sulla materia entro il 17 ottobre 2002. In
            realtà a quella data ben undici Stati dell’Unione (Francia, Lussemburgo,
            Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, Austria e
            Finlandia) non avevano recepito la norma nell’ordinamento nazionale.
            Di conseguenza la Commissione europea, dopo una lettera di costitu-
            zione in mora, aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia nei con-
            fronti degli Stati inadempienti.
               Le principali novità introdotte dalla direttiva del 2001 consistono
            nell’introduzione di nuovi e più particolareggiati criteri di valutazione
            del rischio ambientale, ai fini dell’autorizzazione all’immissione in com-
            mercio di o.g.m., l’obbligo di un monitoraggio del prodotto successivo
            alla commercializzazione, e l’obbligo di limitare le autorizzazioni inizia-
            li ad un massimo di dieci anni.

               La clausola di salvaguardia è contenuta nell’articolo 23 della direttiva:


                  1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informa-
                     zioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che ri-
                     guardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione
                     delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari cono-
                     scenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un o.g.m.
                     come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e au-
                     torizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un
                     rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente li-
                     mitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio. Lo Stato
                     membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate
                     misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’im-
                     missione in commercio, e l’informazione del pubblico. Lo Stato
                     membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati
                     membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e mo-
                     tiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valuta-
                     zione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste
                     dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione
                     debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informa-
                     zioni su cui è basata la decisione.                                6
                  2. Una decisione in materia è adottata entro 60 giorni, secondo la pro-  n.
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                     cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 (…).                    II
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