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O.G.M.: ecco cosa prevedono le normative comunitaria e nazionale
guare la propria legislazione sulla materia entro il 17 ottobre 2002. In
realtà a quella data ben undici Stati dell’Unione (Francia, Lussemburgo,
Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna, Austria e
Finlandia) non avevano recepito la norma nell’ordinamento nazionale.
Di conseguenza la Commissione europea, dopo una lettera di costitu-
zione in mora, aveva presentato ricorso alla Corte di giustizia nei con-
fronti degli Stati inadempienti.
Le principali novità introdotte dalla direttiva del 2001 consistono
nell’introduzione di nuovi e più particolareggiati criteri di valutazione
del rischio ambientale, ai fini dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di o.g.m., l’obbligo di un monitoraggio del prodotto successivo
alla commercializzazione, e l’obbligo di limitare le autorizzazioni inizia-
li ad un massimo di dieci anni.
La clausola di salvaguardia è contenuta nell’articolo 23 della direttiva:
1. Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informa-
zioni divenute disponibili dopo la data dell’autorizzazione e che ri-
guardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione
delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari cono-
scenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un o.g.m.
come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e au-
torizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un
rischio per la salute umana o l’ambiente, può temporaneamente li-
mitarne o vietarne l’uso o la vendita sul proprio territorio. Lo Stato
membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate
misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’im-
missione in commercio, e l’informazione del pubblico. Lo Stato
membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati
membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e mo-
tiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valuta-
zione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste
dall’autorizzazione debbano essere modificate o l’autorizzazione
debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informa-
zioni su cui è basata la decisione. 6
2. Una decisione in materia è adottata entro 60 giorni, secondo la pro- n.
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cedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 (…). II
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