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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


               Tra le varie novità introdotte dal Testo Unico si evidenzia la nuova
            definizione di “danno ambientale”.
               Ai sensi dell’articolo 300, per danno ambientale si intende qualsiasi
            deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una ri-
            sorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. Costituisce danno
            ambientale anche il deterioramento, in confronto alle condizioni origi-
            narie, provocato:
            a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e
               comunitaria;
            b) alle acque interne, alle acque costiere e alle acque ricomprese nel ma-
               re territoriale mediante azioni che incidano in modo significativa-
               mente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo delle
               acque interessate;
            c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio si-
               gnificativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a se-
               guito della introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di so-
               stanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.
               Un’altra importante novità introdotta dal nuovo Testo Unico riguar-
            da il ruolo centrale assegnato al Ministero dell’ambiente e della tutela
            del territorio che esercita i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in
            tema di tutela, prevenzione e riparazione del danno ambientali. Spetta
            in particolare al suddetto Ministero:
            a) in caso di minaccia di danno ambientale, imporre ai soggetti responsa-
               bili l’adozione di misure preventive e di sostituirsi loro nell’adottarle;
            b) in caso di danno ambientale verificatosi, imporre ai soggetti respon-
               sabili l’adozione di misure di ripristino e di sostituirsi loro nell’adot-
               tarle;
            c) esercitare l’azione per il risarcimento del danno ambientale;
            d) emanare un’ordinanza immediatamente esecutiva con cui chiedere ai re-
               sponsabili del danno l’adozione degli interventi di ripristino necessari;
            e) in caso di inosservanza dell’ordine il ministro ingiunge agli stessi
               soggetti tramite nuova ordinanza il pagamento entro 60 giorni di una     5
               somma pari al danno ambientale accertato e stimato;                      n.
            f) irrogare le sanzioni amministrative di propria competenza previste       -  II
               da leggi.
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