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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


               ha emanato definitivamente il decreto legislativo recante “norme in ma-
               teria ambientale”, meglio noto come codice dell’ambiente.
                  Il nuovo Testo Unico è stato recepito nel decreto legislativo 3 aprile
               2006, n. 152; è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 96/L alla
               Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006; è stato emanato in attuazione del-
               la legge 15 dicembre 2004, n. 308, contenente la delega al Governo per
               il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in mate-
               ria ambientale e misure di diretta applicazione.
                  Ad eccezione delle norme disciplinanti le procedure per la valutazio-
               ne ambientale strategica, per la valutazione d’impatto ambientale e per
               l’autorizzazione ambientale integrata che entreranno in vigore 120 gior-
               ni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tutte le disposizioni
               contenute nel codice dell’ambiente sono già entrate in vigore a partire
               dal 29 aprile 2006.


                  Il contenuto del nuovo Testo Unico
                  Il codice ambientale è formato da 318 articoli, da 45 allegati e da una
               decina di appendici ed è suddiviso in sei parti.


                  La parte prima (articoli da 1 a 3) contiene le disposizioni comuni,
               quali l’ambito di applicazione, le finalità ed i criteri per l’adozione dei
               provvedimenti successivi. Tra le finalità che il nuovo codice si pone
               troviamo all’articolo 2 «la promozione dei livelli di qualità della vita
               umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento del-
               le condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle ri-
               sorse naturali».


                  La parte seconda (articoli da 4 a 52) disciplina le procedure: per la valu-
               tazione ambientale strategica (la c.d. V.A.S.), per la valutazione di impat-
               to ambientale (la c.d. V.I.A.) e per l’autorizzazione ambientale integrata
               (I.P.P.C.).


                  La parte terza (articoli da 53 a 176) reca le norme in materia: di difesa
               del suolo e lotta alla desertificazione, di distretti idrografici, di tutela del-
          Anno
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               le acque dall’inquinamento, di tutela dei corpi idrici e disciplina degli sca-
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