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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico
In materia di rifiuti sono state introdotte alcune importanti novità ri-
guardo alle definizioni di “sottoprodotto” e di “materie prime seconda-
rie” che non sono più considerate rifiuti. Ai sensi dell’articolo 183:
a) per “sottoprodotti”, si intendono i prodotti dell’impresa che, pur
non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via
continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono desti-
nati ad un ulteriore impiego o consumo sia direttamente dall’impre-
sa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente
favorevoli per l’impresa stessa, senza la necessità di operare trasfor-
mazioni preliminari in un successivo processo produttivo;
b) per “materia prima secondaria” si intende la sostanza o la materia
avente le caratteristiche di MPS di cui al D.M. 5 febbraio 98 e dal
D.M. 161/03; i prodotti derivanti da specifiche operazioni di recupe-
ro espressamente autorizzate dalla regione; i prodotti individuati ne-
gli accordi di programma definiti con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.
Inoltre, è stata modificata la disciplina del deposito temporaneo, che
è definito dal T.U. come «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti».
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omoge-
nee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche e delle disposizioni che
disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi e, in ogni
caso, non può avere durata superiore a un anno.
In base al nuovo T.U., i rifiuti depositati temporaneamente devono
essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento se-
condo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
a) con cadenza almeno bimestrale nel caso di rifiuti pericolosi, o trime-
strale se trattasi di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalle
quantità in deposito;
b) o con riferimento alle quantità in deposito, quando il quantitativo di
rifiuti pericolosi raggiunge i 10 metri cubi, o i 20 metri cubi se tratta-
si di rifiuti non pericolosi.
I rifiuti depositati, inoltre, non devono contenere policlorodibenzo-
diossine, policlorodibenzofurani, policlorobenzofenoli in quantità su-
Anno
II
periore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotri-
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