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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


                  In materia di rifiuti sono state introdotte alcune importanti novità ri-
               guardo alle definizioni di “sottoprodotto” e di “materie prime seconda-
               rie” che non sono più considerate rifiuti. Ai sensi dell’articolo 183:
               a) per “sottoprodotti”, si intendono i prodotti dell’impresa che, pur
                  non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via
                  continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono desti-
                  nati ad un ulteriore impiego o consumo sia direttamente dall’impre-
                  sa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente
                  favorevoli per l’impresa stessa, senza la necessità di operare trasfor-
                  mazioni preliminari in un successivo processo produttivo;
               b) per “materia prima secondaria” si intende la sostanza o la materia
                  avente le caratteristiche di MPS di cui al D.M. 5 febbraio 98 e dal
                  D.M. 161/03; i prodotti derivanti da specifiche operazioni di recupe-
                  ro espressamente autorizzate dalla regione; i prodotti individuati ne-
                  gli accordi di programma definiti con il Ministero dell’ambiente e
                  della tutela del territorio.
                  Inoltre, è stata modificata la disciplina del deposito temporaneo, che
               è definito dal T.U. come «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
               della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti».
                  Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omoge-
               nee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche e delle disposizioni che
               disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi e, in ogni
               caso, non può avere durata superiore a un anno.
                  In base al nuovo T.U., i rifiuti depositati temporaneamente devono
               essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento se-
               condo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
               a) con cadenza almeno bimestrale nel caso di rifiuti pericolosi, o trime-
                  strale se trattasi di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dalle
                  quantità in deposito;
               b) o con riferimento alle quantità in deposito, quando il quantitativo di
                  rifiuti pericolosi raggiunge i 10 metri cubi, o i 20 metri cubi se tratta-
                  si di rifiuti non pericolosi.
                  I rifiuti depositati, inoltre, non devono contenere policlorodibenzo-
               diossine, policlorodibenzofurani, policlorobenzofenoli in quantità su-
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               periore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotri-
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