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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


            fenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).
               Con la parte quarta del nuovo Testo Unico sono stati modificati an-
            che i termini per le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti e quindi,
            adesso, ai sensi dell’articolo 190, le annotazioni sui registri di carico e
            scarico dei rifiuti devono essere effettuate:
            a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzio-
               ne del rifiuto e altrettanti per lo scarico del medesimo;
            b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro
               dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
            c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci
               giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
            d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smalti-
               mento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
               Inoltre, i registri possono essere compilati su fogli in formato A4
            regolarmente vidimati e non più fogli a modulo continuo.
            Ovviamente i registri devono essere tenuti presso ogni impianto di
            produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti
            nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta,
            trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti e devono essere re-
            si disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne
            faccia richiesta.
               Altra novità importante presente nella parte quarta del codice, si rin-
            viene nella nuova definizione di “bonifica”. Ai sensi dell’articolo 240,
            per “bonifica” si intende l’insieme degli interventi atti a eliminare in
            modo definitivo le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ri-
            durre le concentrazioni delle stesse nel suolo, nel sottosuolo e nelle ac-
            que sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazio-
            ne soglia di rischio (CSR).
               Quindi un sito - che è definito dal T.U. come una porzione di terri-
            torio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diversi matri-
            ci ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) - non è contami-
            nato quando la contaminazione delle matrici ambientali risulti inferiore    5
            ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) oppure, se    n.
            superiori, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia    -  II
            di rischio (CSR).
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