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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico
fenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).
Con la parte quarta del nuovo Testo Unico sono stati modificati an-
che i termini per le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti e quindi,
adesso, ai sensi dell’articolo 190, le annotazioni sui registri di carico e
scarico dei rifiuti devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzio-
ne del rifiuto e altrettanti per lo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smalti-
mento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Inoltre, i registri possono essere compilati su fogli in formato A4
regolarmente vidimati e non più fogli a modulo continuo.
Ovviamente i registri devono essere tenuti presso ogni impianto di
produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti
nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta,
trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti e devono essere re-
si disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne
faccia richiesta.
Altra novità importante presente nella parte quarta del codice, si rin-
viene nella nuova definizione di “bonifica”. Ai sensi dell’articolo 240,
per “bonifica” si intende l’insieme degli interventi atti a eliminare in
modo definitivo le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ri-
durre le concentrazioni delle stesse nel suolo, nel sottosuolo e nelle ac-
que sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazio-
ne soglia di rischio (CSR).
Quindi un sito - che è definito dal T.U. come una porzione di terri-
torio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diversi matri-
ci ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) - non è contami-
nato quando la contaminazione delle matrici ambientali risulti inferiore 5
ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) oppure, se n.
superiori, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia - II
di rischio (CSR).
Anno
SILVÆ 279

