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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


            richi, di gestione delle risorse idriche, del relativo sistema sanzionatorio
            e dei connessi compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo.
               Nella parte terza del nuovo Testo Unico sono state introdotte anche
            delle norme sui piani di gestione e sui piani di tutela delle acque, sull’or-
            ganizzazione del servizio idrico integrato e soprattutto è stata introdot-
            ta una nuova definizione di scarico che si discosta notevolmente da
            quella delineata dall’abrogato decreto legislativo n. 152/1999.
               Adesso, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera ff ), per scarico si
            intende «qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul
            suolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinan-
            te, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».
               Nella nuova definizione di scarico sono quindi scomparsi sia il rife-
            rimento all’immissione “diretta tramite condotta”, ossia la c.d. convo-
            gliabilità diretta, sia il riferimento al differente stato dell’acque reflue
            (“liquide, semiliquide o comunque convogliabili”).
               La conseguenza immediata di questa differente definizione di scari-
            co comporta una maggiore difficoltà per l’operatore di polizia nel di-
            stinguere lo “scarico idrico” (previsto dalla parte terza del nuovo Testo
            Unico) dal “rifiuto liquido costituito da acque reflue” (previsto dalla
            parte quarta del nuovo Testo Unico), al fine di individuare il regime am-
            ministrativo e sanzionatorio applicabile al caso concreto.
               Un’altra importante novità in materia di scarichi riguarda la possibi-
            lità, per più stabilimenti, di effettuare scarichi in comune senza la costi-
            tuzione di un consorzio. In tal caso l’autorizzazione viene rilasciata al ti-
            tolare dello scarico finale, ferme restando le responsabilità dei singoli ti-
            tolari delle attività, e del gestore dell’impianto di depurazione, in caso di
            violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico.
               Nel nuovo Testo Unico sono rimasti invariati i limiti allo scarico in
            acque superficiali e in fognatura definiti dal vecchio decreto legislativo
            152/1999.


               La parte quarta (articoli da 177 a 266) contiene le disposizioni in ma-  5
            teria: di gestione dei rifiuti, di gestione degli imballaggi, di bonifica dei  n.
            siti inquinati, del relativo sistema sanzionatorio e dei connessi compiti   -  II
            di vigilanza assegnati agli organi di controllo.
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