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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


            namento il T.U. affida alla Guardia costiera solo compiti con esclusivo
            riferimento “all’ambiente marino e costiero”, in tema di controlli sui ri-
            fiuti tale delimitazione dell’ambito territoriale della competenza non è
            stata operata e quindi teoricamente la Capitaneria di porto può ora in-
            tervenire su una discarica ubicata in una valle alpina o controllare i regi-
            stri dei rifiuti di un’azienda sita in un comune dell’Appennino.
               Infine, si riscontra la mancata menzione del Corpo forestale dello
            Stato tra gli organi preposti alla tutela dell’aria dall’inquinamento. Tale
            assenza normativa, tuttavia, non impedisce al personale forestale di eser-
            citare legittimamente, ai sensi sia della legge n. 36/2004 che dell’articolo
            55 del codice di procedura penale, le attività di controllo in materia di in-
            quinamento atmosferico, al fine di reprimere ogni eventuale illecito
            commesso in violazione della normativa di questo specifico settore.

            I punti critici del nuovo Testo Unico
               Tra le tante e varie disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico si
            segnalano anche diversi punti critici. Infatti, all’interno del provvedi-
            mento si possono rinvenire:
            • degli errori grossolani come nell’articolo 258, comma 5, in cui c’è un
               espresso richiamo ad un fantomatico comma 43 oppure nell’articolo
               112, comma 3, lettera e), laddove rimanda, per l’applicazione delle
               sanzioni penali ad un’inesistente comma 15 dell’articolo 137, che di
               commi ne ha solo 14;
            • degli istituti giuridici incomprensibili come il deposito temporaneo
               di rifiuti irregolare da autorizzare (!?!);
            • un nuovo concetto di “non rifiuto” connesso alle nuove definizioni
               di “sottoprodotto” e di “materie prime secondarie” nonché alla qua-
               si scomparsa della categoria dei rifiuti industriali;
            • una sorta di condono permanente che elimina alla radice ogni forma
               di deterrenza nell’applicazione della sanzione penale e costituisce,
               anzi, una sorta di incentivo all’inquinamento, laddove si stabilisce
               che, ai sensi dell’articolo 257, comma 4, l’inquinatore, se bonifica il  5
               sito, non è più punibile per aver provocato l’inquinamento e per tut-    n.
               ti gli altri reati ambientali connessi con il medesimo evento;           -  II
            • la previsione contenuta nell’articolo 311 secondo la quale dal
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