Page 282 - silvaeanno02n05-010-010-editoriale-pagg.006.qxp
P. 282
Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico
namento il T.U. affida alla Guardia costiera solo compiti con esclusivo
riferimento “all’ambiente marino e costiero”, in tema di controlli sui ri-
fiuti tale delimitazione dell’ambito territoriale della competenza non è
stata operata e quindi teoricamente la Capitaneria di porto può ora in-
tervenire su una discarica ubicata in una valle alpina o controllare i regi-
stri dei rifiuti di un’azienda sita in un comune dell’Appennino.
Infine, si riscontra la mancata menzione del Corpo forestale dello
Stato tra gli organi preposti alla tutela dell’aria dall’inquinamento. Tale
assenza normativa, tuttavia, non impedisce al personale forestale di eser-
citare legittimamente, ai sensi sia della legge n. 36/2004 che dell’articolo
55 del codice di procedura penale, le attività di controllo in materia di in-
quinamento atmosferico, al fine di reprimere ogni eventuale illecito
commesso in violazione della normativa di questo specifico settore.
I punti critici del nuovo Testo Unico
Tra le tante e varie disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico si
segnalano anche diversi punti critici. Infatti, all’interno del provvedi-
mento si possono rinvenire:
• degli errori grossolani come nell’articolo 258, comma 5, in cui c’è un
espresso richiamo ad un fantomatico comma 43 oppure nell’articolo
112, comma 3, lettera e), laddove rimanda, per l’applicazione delle
sanzioni penali ad un’inesistente comma 15 dell’articolo 137, che di
commi ne ha solo 14;
• degli istituti giuridici incomprensibili come il deposito temporaneo
di rifiuti irregolare da autorizzare (!?!);
• un nuovo concetto di “non rifiuto” connesso alle nuove definizioni
di “sottoprodotto” e di “materie prime secondarie” nonché alla qua-
si scomparsa della categoria dei rifiuti industriali;
• una sorta di condono permanente che elimina alla radice ogni forma
di deterrenza nell’applicazione della sanzione penale e costituisce,
anzi, una sorta di incentivo all’inquinamento, laddove si stabilisce
che, ai sensi dell’articolo 257, comma 4, l’inquinatore, se bonifica il 5
sito, non è più punibile per aver provocato l’inquinamento e per tut- n.
ti gli altri reati ambientali connessi con il medesimo evento; - II
• la previsione contenuta nell’articolo 311 secondo la quale dal
Anno
SILVÆ 285

