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Brevi note sulle norme ambientali del nuovo Testo Unico


                  29 aprile 2006 soltanto allo Stato è riconosciuta la legittimazione
                  esclusiva alla richiesta del risarcimento del danno ambientale e non
                  più, come avveniva durante la vigenza dell’abrogato articolo 18 della
                  legge n. 349/1986, anche alle Regioni ed agli enti locali, i quali, ai
                  sensi dell’articolo 309 possono limitarsi a presentare denunce e os-
                  servazioni nei procedimenti relativi all’adozione delle misure di pre-
                  venzione, precauzione o ripristino e possono, al massimo, sollecitare
                  l’intervento statale a tutela dell’ambiente;
               • una formula matematica criptica, con annesso geroglifico giuridico,
                  per indicare all’articolo 271 i valori limite delle emissioni in atmosfera;
               • una oscura disciplina giuridica in materia di emissioni di composti
                  organici volatili (cov), di cui all’articolo 275, fatta da una ridda di rin-
                  vii a vari Allegati e da una serie di richiami ad altri articoli del T.U. o
                  a commi del medesimo art. 275;
               • l’aumento degli apparati burocratici attraverso l’istituzione:
               a) di una nuova Direzione generale per il danno ambientale presso il
                  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (articolo 299);
               b) di una nuova Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (ar-
                  ticolo 159), avente il compito di assicurare l’osservanza, da parte di
                  qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizio-
                  ni emanate in materia di difesa del suolo, tutela delle acque dall’inqui-
                  namento, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti e bonifica
                  dei siti inquinati. L’Autorità è retta da un Presidente che presiede il
                  Comitato esecutivo e il Consiglio. Il Consiglio si articola in due se-
                  zioni denominate “Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche” e
                  “Sezione per la vigilanza sui rifiuti”. Ciascuna Sezione è retta da un
                  Coordinatore di Sezione ed è composta da persone dotate di alta e
                  riconosciuta competenza nel settore. All’interno dell’Autorità opera
                  una segreteria tecnica, composta dai soliti esperti di elevata qualifica-
                  zione ed è retta da un dirigente. Ai sensi dell’articolo 161, l’Autorità,
                  per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio
                  sulle risorse idriche e sui rifiuti, cui è preposto un dirigente. E anche
                  questo Osservatorio, per l’espletamento dei propri compiti, può av-
                  valersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni
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                  con società specializzate.
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