Page 119 - silvaeanno02n05-010-010-editoriale-pagg.006.qxp
P. 119

Individuare gli incendiari, fermare i piromani


                  I caratteri distintivi del nuovo articolo del codice penale in materia di

         FOCUS  incendi boschivi possono quindi essere così riassunti:
                  1. specificità del bene protetto (patrimonio forestale);
                  2. aumento delle pene per incendio doloso;
                  3. aggravante delle pene per le fattispecie di reato tipiche del bene
                     ambientale;
                  4. correlazione con la definizione di incendio boschivo dell’art. 2.
                  Alla luce di queste considerazioni è evidente che la legge 353/2000
               non è una norma, come comunemente si sostiene, che ha introdotto
               sanzioni più severe in materia di incendi boschivi, ma invece è una nor-
               ma che ha specificato in modo mirato l’oggetto di tutela, il patrimonio
               forestale e ambientale nazionale oltreché l’incolumità pubblica.

                       1.4. 3) Il reato di incendio boschivo e di tentato incendio: reato di pericolo
                  Il reato di incendio boschivo previsto dall’art. 423-bis è un reato di do-
               lo, di pericolo presunto, per il quale è sufficiente la minaccia e non è ne-
               cessaria l’offesa al bene protetto. Il pericolo è già insito nell’azione, nella
               condotta stessa dell’autore del reato. La protezione contro la minaccia
               dell’incendio è così forte che il bene è protetto già quando sussiste il fu-
               mus del pericolo per l’incolumità pubblica e quindi per la vita umana.
                  La norma sanziona il pericolo del fuoco atto a produrre maggiori
               danni al patrimonio forestale nazionale e all’incolumità pubblica, anche
               quando deriva da incendi prodotti in terreni agrari vicini.
                  La nuova definizione di incendio boschivo modifica anche l’interpre-
               tazione della fattispecie di reato relativa al tentativo di incendio boschi-
               vo (art. 56 c.p.). Infatti, in questo caso, se per esempio un incendiario
               viene scoperto in flagranza di reato mentre appicca un incendio in zone
               limitrofe al bosco con potenzialità che l’incendio si propaghi al comples-
               so boschivo vicino, non avendo però ancora messo in atto in modo
               completo ed efficace la propria azione criminosa, l’autore del reato è im-
               putabile di tentato incendio boschivo anche se il fuoco provocato non
               presenta tutte le caratteristiche dell’incendio irrefrenabile e distruttore.
                  Ricordiamo che il tentativo di incendio boschivo si verifica quando
               vengono compiuti atti idonei e non equivoci che producono una lesio-
          Anno
               ne del bene che pone in pericolo (presunto) e minaccia il bosco. Si ha
          II
          -
          n.
          5
         122 SILVÆ
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124