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Individuare gli incendiari, fermare i piromani
I caratteri distintivi del nuovo articolo del codice penale in materia di
FOCUS incendi boschivi possono quindi essere così riassunti:
1. specificità del bene protetto (patrimonio forestale);
2. aumento delle pene per incendio doloso;
3. aggravante delle pene per le fattispecie di reato tipiche del bene
ambientale;
4. correlazione con la definizione di incendio boschivo dell’art. 2.
Alla luce di queste considerazioni è evidente che la legge 353/2000
non è una norma, come comunemente si sostiene, che ha introdotto
sanzioni più severe in materia di incendi boschivi, ma invece è una nor-
ma che ha specificato in modo mirato l’oggetto di tutela, il patrimonio
forestale e ambientale nazionale oltreché l’incolumità pubblica.
1.4. 3) Il reato di incendio boschivo e di tentato incendio: reato di pericolo
Il reato di incendio boschivo previsto dall’art. 423-bis è un reato di do-
lo, di pericolo presunto, per il quale è sufficiente la minaccia e non è ne-
cessaria l’offesa al bene protetto. Il pericolo è già insito nell’azione, nella
condotta stessa dell’autore del reato. La protezione contro la minaccia
dell’incendio è così forte che il bene è protetto già quando sussiste il fu-
mus del pericolo per l’incolumità pubblica e quindi per la vita umana.
La norma sanziona il pericolo del fuoco atto a produrre maggiori
danni al patrimonio forestale nazionale e all’incolumità pubblica, anche
quando deriva da incendi prodotti in terreni agrari vicini.
La nuova definizione di incendio boschivo modifica anche l’interpre-
tazione della fattispecie di reato relativa al tentativo di incendio boschi-
vo (art. 56 c.p.). Infatti, in questo caso, se per esempio un incendiario
viene scoperto in flagranza di reato mentre appicca un incendio in zone
limitrofe al bosco con potenzialità che l’incendio si propaghi al comples-
so boschivo vicino, non avendo però ancora messo in atto in modo
completo ed efficace la propria azione criminosa, l’autore del reato è im-
putabile di tentato incendio boschivo anche se il fuoco provocato non
presenta tutte le caratteristiche dell’incendio irrefrenabile e distruttore.
Ricordiamo che il tentativo di incendio boschivo si verifica quando
vengono compiuti atti idonei e non equivoci che producono una lesio-
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ne del bene che pone in pericolo (presunto) e minaccia il bosco. Si ha
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