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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


               provvedono a tutt’oggi, dall’entrata in vigore della legge, ad effettuare il

         FOCUS  rilievo di tali aree, in considerazione della scarsa sensibilità ad adottare
               questo strumento ai fini di difendere i boschi dagli incendi boschivi.
                  Le difficoltà tecniche a effettuare i rilievi di perimetrazione delle aree
               percorse dal fuoco sono superabili, dal momento che oltre la possibili-
               tà di utilizzare a questi fini lo strumento del G.P.S. (Geographical
               Positioning System), sono idonee anche le rilevazioni che possono es-
               sere eseguite con le riprese aeree o con il satellite, almeno per gli incen-
               di di più vaste proporzioni e/o che si sono propagati in territori imper-
               vi, dove è piu complessa la rilevazione manuale ed “a piedi” effettuata
               con il G.P.S.
                  Il Corpo forestale dello Stato ha messo a punto nell’anno 2003 uno
               specifico tematismo del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) di
               Rilievo delle Aree Percorse dal Fuoco (R.A.P.F.) con il quale sono state
               censite con proprio personale queste aree attraverso l’uso del G.P.S.,
               utilizzando sia i metodi speditivi che quelli che ripercorrono l’intero pe-
               rimetro dell’area. Nell’anno 2005 sono stati rilevati dal Corpo forestale
               dello Stato nelle Regioni a statuto ordinario ha 20.000 di superficie bo-
               schiva percorsa da incendi su un totale di ha 25.000 di superficie com-
               plessiva distrutta. Il progetto è curato dalla Divisione 6 dell’Ispettorato
                                                                      a
               Generale competente in materia di monitoraggio ambientale.
                  In ogni caso, pur considerando le difficoltà riscontrate di applicazio-
               ne dello strumento del catasto da parte dei Comuni, si evidenziano,
               analizzando i casi degli autori di incendio boschivo individuati, che po-
               chi fatti sono stati segnalati all’A.G. per violazione di tale norma.
                  Probabilmente, possiamo affermare che, per una gran parte di casi,
               questo tipo di divieto abbia svolto effettivamente un’azione preventiva
               sulle azioni di distruzione del bosco con incendio a fini di speculazione
               edilizia, dal momento che il progetto criminoso è in ogni caso successi-
               vamente destinato a essere vanificato, proprio dalla vigenza del vincolo
               dell’art. 10, comma 1, su queste aree.
                  Oltre lo strumento amministrativo previsto dal catasto delle aree
               percorse dal fuoco che i Comuni devono porre in atto (art. 10, comma 2),
               la legge 353/2000 prevede una norma specifica attivabile nei procedi-
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               menti di tipo giudiziario e quindi, caso per caso, utilizzabile nei casi di
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