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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


            violazione di legge riscontrate nel corso delle indagini.
               L’art. 10, comma 4, della legge 353/2000 prevede una sanzione speci-  FOCUS
            fica di tipo penale: «nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione
            di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamen-
            ti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi
            del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c) della leg-
            ge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispo-
            ne la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese
            del responsabile».
               L’unico dispositivo di questa legge che è stato cambiato successiva-
            mente l’emanazione della stessa è la norma prevista in materia dal com-
            ma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000. Di seguito riportiamo l’articolo di leg-
            ge originario e quello introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge
            finanziaria):
               art. 10, comma 1, periodo 4°, della L. 353/2000 - «è inoltre vietata per
            dieci anni sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di
            strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività
            produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata,
            in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale da-
            ta, la relativa autorizzazione o concessione».
               art. 10, comma 1, periodo 4°, introdotto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350
            (legge finanziaria) - «nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata
            per dieci anni ogni edificazione su area boschiva percorsa dal fuoco. È
            inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione
            di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insedia-
            menti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione
            sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti
            a tale data».
               Con il nuovo articolo di legge introdotto nell’anno 2003, l’edificabi-
            lità sulle aree percorse da incendio è possibile quando in data preceden-
            te l’incendio l’area è stata già destinata dagli strumenti urbanistici in vi-
            gore quale zona soggetta ad edificazione. Nell’originaria formulazione      5
            l’area percorsa da incendio poteva essere soggetta a edificazione solo      n.
            quando era stata già rilasciata l’autorizzazione a costruire o la conces-   -  II
            sione. Se tale concessione non era stata rilasciata anche se esisteva una
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