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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


                  Sentenza del 5.05.03 del Tribunale di Modena - Denuncia a piede libero e

         FOCUS  condanna a 6 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e
               sospensione della pena: «… Certa infine appare l’attribuzione della cau-
               sazione dell’incendio all’odierno imputato. Invero gli operatori interve-
               nuti hanno accertato che le fiamme si sono sviluppate da un braciere
               posto su un fondo limitrofo a quello oggetto delle fiamme nel quale
               l’imputato stava compiendo opere agro-forestali con combustione nel
               braciere del materiale di risulta… Sussistente appare l’elemento psico-
               logico del reato… Né appare idonea ad escludere la responsabilità e la
               riferibilità della diffusione delle fiamme ad una folata di vento tale da
               modificare l’assetto del fuoco. Invero la presenza di vento non potreb-
               be comunque assurgere ad evento fortuito ed imprevedibile come tale
               idoneo ad escludere la responsabilità dell’agente, essendo il vento vice-
               versa fenomeno del tutto usuale e prevedibile soprattutto in determina-
               ti periodi dell’anno, quale quello nel quale la condotta è stata posta in
               essere…».


                  Sentenza del 6.05.05 del Tribunale di Pesaro - Denuncia a piede libero e
               condanna a 8 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e
               sospensione della pena: «… Gli uomini appartenenti al Corpo forestale
               dello Stato avevano notato che l’imputato con un attrezzo era intento ad
               eseguire lavori di bonifica nei dintorni del luogo dove aveva preso origi-
               ne il fuoco… Le fiamme si erano poi sviluppate da quel sito fino ad in-
               vestire le zone boschive vicine descritte nei verbali… Dai fatti così rico-
               struiti emerge la responsabilità penale dell’imputato per il delitto colpo-
               so contestatogli. Egli essendo palesemente inesperto della materia, tan-
               to da cercare consiglio e conforto dagli agricoltori della zona, si era de-
               ciso a fare il falò con l’erba tagliata in quei giorni… Aveva quindi tran-
               quillamente proceduto a tale incombente e si era anche allontanato ad
               un certo punto, posto che, come lui stesso ha dichiarato, si era accorto
               poi con sorpresa del fumo proveniente dai terreni circostanti, verifican-
               do che una lingua di fuoco si era propagata da un lato del suo lotto…».


                       1.4. 2) L’art. 423-bis c.p.: esegesi della norma e caratteristiche del reato
          Anno
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                  L’art. 11 (modifiche al codice penale) della legge 353/2000 introdu-
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