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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


               Da tempo è in atto nel nostro Paese un dibattito sull’opportunità e
            necessità di modificare la Costituzione nel senso di introdurre una nor-  FOCUS
            ma di riferimento specifica per la salvaguardia dell’ambiente.
               Nella precedente legislatura (XIV) le nove proposte di legge costitu-
            zionale presentate in Parlamento sono state unificate in sede di
            Commissione Affari Costituzionali in un unico testo di modifica del-
            l’art. 9 della Costituzione. La proposta è quella di aggiungere, dopo il II
            comma dell’art. 9, la seguente modifica «… la Repubblica tutela l’am-
            biente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
            Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali».


               1.4 GLI STRUMENTI NORMATIVI PER LE INDAGINI

                    1.4. 1) La nuova definizione di incendio boschivo: analisi, attività di reper-
                           tazione tecnica e sentenze esplicative
               La legge 353/2000 viene comunemente definita come una normati-
            va che ha inasprito le pene per il reato di incendio boschivo. In effetti,
            questo non è completamente vero e lo analizzeremo successivamente.
            È importante preliminarmente porre in rilievo un altro significativo
            meccanismo introdotto dalla legge, quello dell’art. 2 della legge
            353/2000, la nuova definizione di incendio boschivo, che ha consenti-
            to una maggiore efficacia di intervento alla polizia giudiziaria.
               L’art. 2 dice: «per incendio boschivo si intende un fuoco con suscet-
            tività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
            eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle
            predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a
            dette aree».
               I caratteri distintivi della nuova definizione di incendio boschivo so-
            no quelli della suscettività, possibilità o potenzialità dell’incendio a
            espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, e della vicinanza dei
            terreni coltivati, degli incolti e dei pascoli alle suddette aree boschive, ar-
            boree o di bassa macchia.                                                   5
               Con tale definizione, quindi, l’incendio boschivo si configura anche     n.
            quando il fuoco è appiccato in zone limitrofe alle aree boscate ed il fuo-  -  II
            co ha le potenzialità di provocare un incendio al bosco vicino. In tal mo-
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