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Individuare gli incendiari, fermare i piromani


               do l’operatore di polizia giudiziaria possiede lo strumento normativo di

         FOCUS  indubbia efficacia per “anticipare” l’azione dell’incendiario o del piro-
               mane prima che lo stesso possa causare con la propria condotta negli-
               gente o volontaria danni di ben maggiore entità al bosco, ma quando, in
               ogni caso, abbia già messo in atto con comportamenti inequivocabili la
               propria condotta incendiaria.
                  Questa norma di eccezionale importanza ha consentito di bloccare
               numerosi incendi prima che gli stessi interessassero le aree boschive, se-
               gnalando all’Autorità Giudiziaria gli autori del fatto.
                  L’intento del legislatore è quello di bloccare gli incendi appena appic-
               cati, non solo quelli provocati direttamente dentro il bosco, ma anche
               quelli provocati al limite del bosco, nelle zone di confine fra le colture
               agrarie e pascolive ed il bosco.
                  Infatti, come vedremo successivamente nel capitolo relativo all’ana-
               lisi delle cause o dei moventi, il numero maggiore di incendi colposi è
               provocato dagli operatori agricoli inesperti o disattenti del tempo, del
               periodo e delle modalità di esecuzione in cui possono essere distrutti
               con il fuoco i residui di lavorazioni, le stoppie, le potature degli oliveti o
               dei castagneti, le ripuliture dei coltivi o dei terreni attorno casa. Un nu-
               mero consistente di incendi dolosi è invece provocato dai pastori che
               incendiano le zone limitrofe al bosco e quelle di macchia mediterranea
               per provocare la rinnovazione della vegetazione erbacea quale foraggio
               per le proprie greggi.
                  Dobbiamo evidenziare che la nuova definizione di incendio boschi-
               vo non è prevista dall’art. 11 della L. 353/2000 che ha introdotto l’art.
               423-bis c.p. Infatti, l’art. 423-bis c.p. fa riferimento alla tradizionale defi-
               nizione di “incendio su boschi, selve o foreste…”. Probabilmente, il le-
               gislatore ha voluto, in un primo momento, operare con estremo equili-
               brio per una sanzione di tipo penale e che quindi incide sulla libertà per-
               sonale, tenendo separate le due enunciazioni e verificando l’impatto
               della nuova definizione sull’attività di accertamento.
                  I risultati come vedremo sono positivi e l’azione è efficace, ma a con-
               dizione che siano delineati con precisione ed in modo chiaro l’aspetto og-
               gettivo del reato (luogo, condizioni climatiche e orografiche, aspetti vege-
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               tazionali, modalità di innesco dell’incendio, ritrovamento di reperti) e
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